Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/31: Modifica della legge federale sulla navigazione aerea · 9 pagine

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2 Spiegazioni relative alle singole disposizioni

Articolo 90bis, titolo marginale

Secondo l'articolo 90bislettera a LNA, a un membro dell'equipaggio è fatto divieto di svolgere la propria attività in stato di ebrietà o sotto l'influsso di narcotici o di sostanze psicotrope. L'attività lavorativa dei membri dell'equipaggio comprende tutti i compiti che essi devono svolgere per l'operatore. Oltre al vero e proprio servizio di volo, questi compiti comprendono in particolare diversi preparativi a livello amministrativo o materiale (ad es. calcolo delle prestazioni, briefing, ispezioni pre-volo, preparativi in cabina o con i passeggeri, offerta di corsi di formazione o di verifiche o partecipazione a tali corsi o verifiche, o ancora determinati elementi del servizio di picchetto). La cancellazione dell'espressione «an Bord» (a bordo) nel titolo marginale dell'articolo 90bisdella versione tedesca del testo di legge tiene conto del fatto che l'attività lavorativa vera e propria inizia già prima di salire a bordo dell'aereo.

Articolo 100, titolo marginale e capoverso 4

Dato che, analogamente a quanto avviene per le informazioni sui reati trasmesse ai ministeri pubblici e alle autorità giudicanti, i dati sanitari comunicati da medici, psicologi e loro assistenti comportano il ritiro di autorizzazioni, licenze e certificati ai sensi dell'articolo 92 lettera a LNA, il diritto di informazione viene integrato nel capoverso 4 di questo articolo. Di conseguenza, il titolo marginale è completato nel modo seguente: «IV. Obbligo di informazione, consultazione e diritto di informazione».

Il previsto testo di legge dovrebbe consentire un'informazione su base volontaria, senza altri ostacoli di tipo amministrativo. Si rinuncia all'introduzione di un obbligo di informazione. L'informazione deve essere inviata direttamente al Servizio medico aeronautico dell'Ufficio federale dell'aviazione civile. Con riferimento all'articolo 106 capoverso 2 LNA, il diritto di informazione non si applica ai piloti dell'aviazione militare. L'aviazione militare è classificata come aviazione di Stato, alla quale non si applicano le norme dell'aviazione civile. Se un pilota, oltre ad aerei militari, opera anche aerei civili (ad es. nell'ambito di un'attività lavorativa secondaria presso un'impresa aeronautica civile), in tale ambito egli può esercitare il diritto di informazione.

Per quanto riguarda l'informazione concernente i controllori del traffico aereo, va invece osservato che sono interessati dalla normativa tutti i controllori in possesso della relativa licenza civile, compresi i controllori del traffico aereo che coordinano operazioni militari e muniti di un'estensione di questa licenza.

Gli ulteriori procedimenti a carico di persone che, per motivi medici, non sono in grado di pilotare un aeromobile in modo sicuro o di svolgere i compiti derivanti dalla loro professione, sono già disciplinati nella legislazione svizzera ed europea attualmente in vigore5. Pertanto, in quest’ambito non sono necessari altri adeguamenti. In base a una valutazione della possibile situazione di pericolo, può essere imposto un divieto di volo immediato al membro dell'equipaggio segnalato o, nel caso del controllore del traffico aereo, il ritiro o la sospensione delle licenze e delle autorizzazioni e/o il ritiro del certificato medico di idoneità, allo scopo di evitare un possibile rischio per altre persone. Il pilota, il membro dell'equipaggio o il controllore del traffico aereo devono quindi sottoporsi alle visite mediche prescritte per dimostrare la propria idoneità ed essere autorizzati a riprendere l'attività di volo o il suo coordinamento. In casi meno gravi, viene ordinato loro di farsi visitare entro breve tempo dal medico aeronautico competente.

Articolo 100tercapoverso 1, secondo periodo, capoversi 3, 3bise 4

5 Cfr. regolamento (UE) della Commissione del 3 novembre 2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio; articolo 92 LNA; articolo 1a segg. dell'ordinanza del DATEC concernente le licenze del personale aeronavigante che non sono disciplinate o armonizzate a livello europeo (RS 748.222.1). 6 / 9 COO.2207.111.4.4719319