Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/31: Modifica della legge federale sulla navigazione aerea · 9 pagine

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è possibile senza un'esplicita base giuridica. Pertanto l'esercizio del diritto di informazione non è punibile. L'informazione all'autorità di sorveglianza competente, ossia l'UFAC, avviene su base volontaria. Si rinuncia a un obbligo di informazione.

L’attuale legge sulla circolazione stradale prevede già modalità di informazione facilitate da parte dei medici riguardo a persone con malattie fisiche o psichiche, infermità o dipendenze, se è in dubbio la guida sicura di un veicolo a motore. L'informazione relativa a tali persone può essere trasmessa direttamente all'autorità cantonale competente in materia di circolazione stradale o all'autorità di vigilanza sui medici, senza un precedente esonero dal segreto professionale. La presente revisione della LNA prevede una regolamentazione analoga, con un'informazione diretta all'UFAC. Detta legge dovrebbe inoltre conferire anche agli psicologi la facoltà di trasmettere informazioni sui propri pazienti, senza essere stati preventivamente liberati dal segreto professionale, in quanto questi professionisti vengono spesso a conoscenza di circostanze rilevanti per la sicurezza. Infine, in questi casi, anche gli assistenti devono essere esonerati dal segreto professionale.

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