Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/34: Legge federale concernente le basi legali per le ordinanze che il Consiglio federale ha emanato per far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) · 45 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione Legge COVID-19
cessari nell’ambito della lotta alla pandemia. Su questo tema è necessario un dibattito parlamentare.
Secondo l’UDC, un’estensione della promozione dei media va nettamente respinta, anche nel contesto dell’epidemia di COVID-19. Se l’Assemblea federale non dovesse adottare il pacchetto di provvedimenti o non dovesse adottarlo nei tempi previsti, questa base per la promozione rimarrebbe comunque in vigore. Si chiede dunque, subordinatamente, una corrispondente limitazione esplicita alla fine del 2021. Anche l’USAM respinge la disposizione. Dal punto di vista di Travail.Suisse i provvedimenti nel settore dei media sono opportuni tenuto conto dei ricavi delle inserzioni. Per l’USS manca una normativa concernente il sostegno delle emittenti radiotelevisive e delle radio digitali. La COMCO auspica una normativa secondo cui il Consiglio federale ordina i provvedimenti formulati all’articolo 8 con un durata massima fino all’entrata in vigore di un eventuale pacchetto di provvedimenti a favore dei media. L’USS chiede di stralciare il tetto massimo di 10 milioni. La Taskforce Culture sostiene i provvedimenti a favore del settore dei media proposti nell’articolo 8 e ne sottolinea la necessità.
5.9 Articolo 9
11 Cantoni approvano la base legale per il proseguimento dei provvedimenti sull’indennità per perdita di guadagno. Alcuni ne evidenziano in particolare l’importanza dal punto di vista della politica sanitaria, specialmente per l’esecuzione del tracciamento dei contatti (ZH, BE, NW, OW, BS, BL, AG, TI, VS, NE e GE). Il Cantone di ZG propone di prevedere un obbligo di consultare i Cantoni o i servizi preposti all’esecuzione. Il Cantone di BL auspica, per quanto riguarda gli operatori culturali, che il versamento dell’indennità sia subordinato non solo all’interruzione dell’attività lucrativa ma anche alla sua limitazione (proposte simili di ZH, Fedmedcom, FMH, OML MA e UNION). Il Cantone dei GR afferma che le regole per i soci dirigenti nel quadro delle indennità per lavoro ridotto debbano essere adeguate alle regole IPG per gli indipendenti (nella stessa direzione anche AR e AI). Già la differenza tra gli importi delle aliquote giornaliere nei due settori non era comprensibile. Un’altra disparità di trattamento incomprensibile consiste nel fatto che le indennità per lavoro ridotto per i soci dirigenti sono scadute a fine maggio 2020, mentre le IPG per gli indipendenti sono ancora in vigore a determinate condizioni.
Il PLR chiede di formulare la disposizione come segue: «Il Consiglio federale può prevedere il versamento dell’indennità per perdita di guadagno per le persone che devono interrompere l’attività lucrativa a causa dei provvedimenti volti a lottare contro l’epidemia COVID-19.» (proposta simile del PEV). L’UDC propone una formulazione ancora più restrittiva («devono interrompere l’attività lucrativa … su ordine diretto della Confederazione o dei Cantoni»). Il PS chiede che i provvedimenti nel settore delle indennità per perdita di guadagno per i genitori, per le persone nei confronti delle quali è stata disposta la quarantena e per gli indipendenti