Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/34: Legge federale concernente le basi legali per le ordinanze che il Consiglio federale ha emanato per far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) · 45 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione Legge COVID-19
1 Aspetti generali
Il 19 giugno 2020 il Consiglio federale ha aperto la consultazione concernente la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19). Il termine di chiusura della consultazione era fissato al 10 luglio 2020. Sono stati invitati a esprimere il proprio parere tutti i Cantoni e la Conferenza dei governi cantonali (CdC), i partiti rappresentati nell’Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, nonché le associazioni mantello nazionali dell’economia. Entro il tempo utile di tre settimane sono pervenuti più di 1000 pareri di organizzazioni e privati interessati (la gran parte è giunta da questi ultimi). Il presente rapporto informa sui pareri pervenuti e ne riassume i contenuti in modo strutturato e senza giudizi di valore. I pareri sono liberamente accessibili. Per ulteriori dettagli sui singoli pareri o per consultarli si rinvia pertanto alla piattaforma di pubblicazione della Confederazione2.
2 Oggetto della procedura di consultazione
Dal 13 marzo 2020 il Consiglio federale ha emanato diverse ordinanze per affrontare la crisi relativa al coronavirus. L’ordinanza 2 COVID-193, valida per sei mesi dall’entrata in vigore, si basa dal 16 marzo 2020 sull’articolo 7 della legge del 28 settembre 20124 sulle epidemie (LEp). Altre ordinanze si basano sull’articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.). Secondo l’articolo 7d capoverso 2 della legge del 21 marzo 19975 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), per le ordinanze fondate sull’articolo 185 capoverso 3 Cost. il Consiglio federale deve sottoporre all’Assemblea federale entro sei mesi dalla loro entrata in vigore un progetto di base legale per il contenuto dell’ordinanza o un progetto di ordinanza dell’Assemblea federale conformemente all’articolo 173 capoverso 1 lettera c Cost., altrimenti esse decadono.
Con la legge COVID-19 s’intende istituire la base affinché il Consiglio federale possa mantenere i provvedimenti già decisi mediante ordinanze fondate direttamente sulla Costituzione che restano necessari per affrontare l’epidemia di COVID-19. Il pacchetto dei provvedimenti finora adottati dal Consiglio federale deve essere legittimato democraticamente con una base legale formale per la durata prevedibile dell’epidemia.
L’avamprogetto consta di 13 articoli, nove dei quali menzionano i settori in cui sono attribuiti al Consiglio federale poteri speciali: provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19, provvedimenti nel settore degli stranieri e dell'asilo, misure nella giustizia e nel diritto procedurale,
2https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/ind2020.html.
3RU 2020 773