Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/37: Legge federale sui crediti concessi con fideiussione solidale in seguito al coronavirus (Legge sulle fideiussioni solidali Covid-19) · 47 pagine

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Art. 29 Referendum, entrata in vigore e durata di validità

Secondo il capoverso 1 il progetto è dichiarato urgente e può essere messo in vigore prima della scadenza del termine per il referendum (art. 165 cpv. 1 Cost.). Sostituisce l’ordinanza del 25 marzo 2020 sulle fideiussioni solidali COVID-19, posta in vigore dal Consiglio federale il 26 marzo 2020.

Conformemente all’articolo 165 capoverso 1 Cost., la validità della legge sulle fideiussioni solidali COVID-19 deve essere limitata nel tempo. Dal momento che le fideiussioni solidali secondo l’articolo 3 capoverso 3 possono avere una durata massima di dieci anni e il disbrigo delle relative pratiche richiederà ancora del tempo dopo tale scadenza, nel capoverso 2 viene scelto un termine di dodici anni dall’entrata in vigore dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19. Di conseguenza, la legge è valida fino al 31 dicembre 2032. Prima della scadenza del termine, il Consiglio federale verificherà se sarà necessario estendere la validità della legge e avviare i necessari lavori legislativi.

Al fine di creare certezza del diritto, il capoverso 3 precisa che i dati personali e le informazioni di cui all’articolo 12 capoverso 2 devono essere ritenuti confidenziali dall’entrata in vigore dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19. La retroattività è giustificata e proporzionata. Consente un trattamento confidenziale delle identità e dei dati bancari sensibili delle persone e delle imprese richiedenti, ossia dei mutuatari, e garantisce che la riservatezza delle identità e dei dati bancari sia rispettata in ogni caso anche nelle procedure di accesso secondo la LTras68 che sono state avviate prima dell’entrata in vigore della legge sulle fideiussioni solidali COVID-19. Inoltre, il regime retroattivo riguarda soltanto il periodo relativamente breve dal 26 marzo 2020 fino all’entrata in vigore della presente legge federale urgente.

3 Ripercussioni

3.1 Ripercussioni per la Confederazione

3.1.1 Ripercussioni finanziarie

Con il presente avamprogetto il Consiglio federale intende trasporre la sua ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 nel diritto ordinario. La trasposizione nel diritto ordinario non comporta nuove ripercussioni finanziarie che vadano al di là di quelle dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19, già decisa e attuata.

Secondo l’articolo 11 dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19, le richieste di credito potevano essere presentate alle banche o a PostFinance SA entro il 31 luglio 2020. Fino al 21 giugno 2020 sono pervenuti complessivamente circa 128 000 accordi di credito. Si stima che le fideiussioni assommino a circa 15 miliardi di franchi.

Per le fideiussioni solidali con assunzione delle perdite da parte della Confederazione, il Parlamento ha stabilito un credito d’impegno pari a 40 miliardi di franchi69. Questo credito è stato utilizzato nella misura del 37,5 per cento. Il 90 per cento dei

68 RS 152.3

69 Decreto federale Ia del Consiglio nazionale (4 maggio 2020) e del Consiglio degli Stati (5 maggio 2020) concernente la prima aggiunta al preventivo 2020, art. 2b (20.007).