Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/37: Legge federale sui crediti concessi con fideiussione solidale in seguito al coronavirus (Legge sulle fideiussioni solidali Covid-19) · 47 pagine
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Importo dei crediti
In linea di principio, la base per il calcolo dell’importo consentito dei crediti COVID-19 garantiti era costituita dalla cifra d’affari realizzata nel 2019 (nel caso delle imprese di recente costituzione venivano accettate previsioni o stime). Il credito COVID-19 garantito non poteva superare il 10 per cento della cifra d’affari. Supponendo che la cifra d’affari debba coprire per un terzo ciascuno i costi per i salari (perdite coperte da indennità per lavoro ridotto o indennità di perdita di guadagno per COVID-19), i costi variabili e i costi fissi, tale credito dovrebbe permettere di finanziare i costi fissi di un’impresa per poco più di tre mesi.
L’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 fissa un limite massimo pari a 20 milioni di franchi per ogni fideiussione, fermo restando che sarebbe stato possibile aumentarlo eccezionalmente in casi di rigore. Fino al 21 giugno 2020 non è stata presentata nessuna richiesta superiore a 20 milioni di franchi.
Ammortamento
I crediti COVID-19 devono essere ammortizzati entro cinque anni, ma l’organizzazione che concede fideiussioni poteva prevedere una proroga di al massimo due anni se l’ammortamento del credito in cinque anni avesse comportato gravi difficoltà per il mutuatario.
Interessi ed emolumenti
Fino al 31 marzo 2021 il tasso d’interesse definito per i crediti COVID-19 fino a 500 000 franchi è nullo, mentre quello per i crediti COVID-19 d’importo superiore a 500 000 franchi è pari allo 0,5 per cento. Successivamente gli interessi vengono adeguati annualmente in base agli sviluppi di mercato. Non sono previsti emolumenti.
Procedura
Per la concessione dei crediti sono state applicate due procedure diverse a seconda dell’importo degli stessi.
a) Crediti COVID-19 fino a 500 000 franchi («aiuto immediato»)
Al fine di garantire un accesso rapido e privo di formalità burocratiche ai crediti bancari per assicurare la necessaria liquidità, è stata applicata una procedura semplice e standardizzata per i crediti fino a 500 000 franchi. Questi crediti sono stati concessi tramite la banca dell’impresa oppure – solo per i clienti esistenti – tramite PostFinance SA, previa verifica della conformità ai requisiti della richiesta di credito e determinazione dell’importo del credito in funzione della cifra d’affari. Sottoscrivendo l’accordo di credito, il credito veniva considerato garantito al 100 per cento e poteva essere concesso immediatamente. Ciò si traduceva in un’immediata disponibilità di liquidità per l’impresa.
b) Crediti COVID-19 fino a 20 milioni di franchi («crediti PLUS COVID-19»)
Le imprese con un fabbisogno di liquidità superiore a 500 000 franchi potevano richiedere crediti supplementari d’importo più elevato in presenza di una cifra d’affari corrispondente. In questi casi, tuttavia, la Confederazione si assume soltanto l’85 per cento del rischio di perdita tramite le organizzazioni che concedono fideius-