Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/37: Legge federale sui crediti concessi con fideiussione solidale in seguito al coronavirus (Legge sulle fideiussioni solidali Covid-19) · 47 pagine
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tabile. Al fine di limitare i rischi finanziari per la Confederazione, sulla base dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ha definito alcune attività di verifica volte a contrastare gli abusi. L’avamprogetto in esame pone inoltre le basi a più lungo termine per la lotta contro gli abusi (art. 10)8. L’attività di verifica si fonda principalmente sullo scambio di dati e informazioni e sul conseguente esonero delle parti coinvolte dal segreto bancario, fiscale, d’ufficio e delle revisioni (cfr. il commento all’art. 11 e la figura relativa alle parti coinvolte).
Un possibile abuso nell’ambito della richiesta di credito può consistere, tra l’altro, nella dichiarazione di cifre d’affari troppo elevate (violazione dell’art. 7 cpv. 1 dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19), nella mancata comunicazione di un’eventuale procedura di fallimento, concordataria o di liquidazione in corso nei confronti dell’impresa al momento della presentazione della richiesta (violazione dell’art. 3 cpv. 1 lett. b della medesima ordinanza) e nella presentazione di richieste multiple di crediti COVID-19 da parte della stessa impresa a diversi mutuanti (violazione dell’art. 3 cpv. 1 della medesima ordinanza).
Dopo la concessione del credito, un eventuale abuso può consistere nell’impiego illecito dei fondi. Come spiegato in precedenza, il principale obiettivo dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 è assicurare la liquidità necessaria al proseguimento delle attività delle imprese private nella situazione di emergenza causata dal COVID-19. In particolare, l’ordinanza mira a evitare la chiusura delle imprese e la perdita di posti di lavoro. Tuttavia, in base agli obblighi previsti dal diritto societario, il mutuatario è inoltre tenuto ad adottare tutte le misure opportune atte a evitare un deflusso di liquidità non necessario per la continuità operativa; tali misure comprendono ad esempio anche la conduzione di trattative con i partner commerciali, il ridimensionamento o addirittura il rinvio di determinati progetti. Di conseguenza, l’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 vieta in particolare la distribuzione di dividendi nonché alcune concessioni e restituzioni di prestiti secondo l’articolo 6 capoverso 3 (art. 2 cpv. 2 dell’avamprogetto). In ultima analisi, tali distribuzioni di dividendi, concessioni e restituzioni di prestiti non devono poter essere effettuate con il denaro dei contribuenti.
L’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 contiene già alcune disposizioni volte a limitare gli abusi nel contesto sia del diritto penale che di quello civile. L’articolo 23 dell’ordinanza (art. 26 dell’avamprogetto) prevede una competenza penale che consente di infliggere multe fino a 100 000 franchi. Inoltre, l’articolo 18a dell’ordinanza (art. 23 dell’avamprogetto) disciplina la responsabilità civile in caso di impiego illecito dei fondi.
Per quanto riguarda la fase di presentazione della richiesta sono stati previsti anche specifici meccanismi e controlli per ridurre al minimo il rischio di errori e abusi. I controlli preliminari nell’ambito della procedura di richiesta elettronica su EasyGov9
8 Comunicato stampa della SECO del 15 maggio 2020, consultabile all’indirizzo: https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/seco/nsb-news/medienmitteilungen-2020.msgid-79133.html. Benjamin Märkli/Moritz Gut, Missbrauch von Krediten nach COVID-19- Solidarbürgschaftsverordnung, AJP 6/2020. Essi concludono che il sistema previsto dal Consiglio federale è efficace e che le conseguenti restrizioni volte a combattere gli abusi sono ragionevoli e adeguate (consultabile all’indirizzo: https://www.dike.ch/Maerkli-Gut- Missbrauch-von-Krediten-nach-COVID-19-Solidarbuergschaftsverordnung).
9 https://covid19.easygov.swiss/it/