Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/37: Legge federale sui crediti concessi con fideiussione solidale in seguito al coronavirus (Legge sulle fideiussioni solidali Covid-19) · 47 pagine
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tutte le richieste per quanto concerne la rivendicazione del caso di rigore e la limitazione dei rischi per la Confederazione. Un eventuale superamento dell’importo massimo di 20 milioni di franchi per un caso di rigore avrebbe comunque dovuto essere approvato dal DEFR d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF). Fino ad oggi non sono stati erogati crediti di questo tipo.
1.4 La normativa proposta
1.4.1 Le tre fasi del sistema di fideiussione del credito COVID-19
Nell’ambito delle fideiussioni per i crediti COVID-19 occorre distinguere tre fasi:
Secondo l’articolo 11 dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19, le richieste di credito potevano essere presentate alle banche o a PostFinance SA (mutuanti) entro il 31 luglio 2020. La fase 1 si è quindi conclusa (cfr. anche il n. 1.1). Per questo motivo, le condizioni per la concessione dei crediti COVID-19, i modelli, le ulteriori disposizioni relative alla presentazione delle richieste e al calcolo dei crediti garantiti non sono integrati nel diritto ordinario. Per la valutazione giuridica materiale della fase 1 è rilevante il diritto applicabile in quel momento, ovvero l’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 con i suoi allegati. Al riguardo sono inoltre disponibili le spiegazioni del DFF12.
L’avamprogetto in esame disciplina alcuni aspetti importanti delle fasi 2 e 3, ovvero delle situazioni prima e dopo l’escussione delle fideiussioni da parte dei mutuanti (prevenzione, lotta e perseguimento degli abusi; postergazione del credito e pagamento anticipato della fideiussione; gestione dei crediti trasferiti alle organizzazioni che concedono fideiussioni). Inoltre, gli aspetti disciplinati nell’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 ancora attuali vengono integrati nel diritto ordinario (durata della fideiussione; ammortamento e interessi; diritti e obblighi dell’organizzazione che concede fideiussioni; scambio di dati e informazioni; trasferimento semplificato dei crediti alla Banca nazionale svizzera [BNS] per il rifinanziamento; responsabilità, in particolare, degli organi; disposizione penale; diritto di sporgere denunce penali; deroga limitata al divieto di concedere crediti per PostFinance SA).
Il Consiglio federale propone al Parlamento una regolamentazione che disciplina volutamente le fasi 2 e 3 in un’ottica di continuità con la fase 1 e quindi con l’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19. Secondo il Consiglio federale, il sistema di fideiussione del credito COVID-19 sviluppato con i mutuanti, la BNS e le quattro organizzazioni che concedono fideiussioni e sancito nell’ordinanza sulle
12 Consultabili all’indirizzo: https://covid19.easygov.swiss/it/ (stato: 14 aprile 2020). Anche SwissBanking ha sviluppato degli aiuti pratici, le Linee guida dell’ASB per la gestione dei crediti COVID-19 (stato: 4 giugno 2020, consultabili all’indirizzo: https://www.swissbanking.org/it/linee-guida-dokument-covid-19-kredite_it.pdf).