Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/37: Legge federale sui crediti concessi con fideiussione solidale in seguito al coronavirus (Legge sulle fideiussioni solidali Covid-19) · 47 pagine
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sono stati collegati al registro IDI10 dopo soli tre giorni. Le imprese richiedenti dovevano identificarsi con il loro numero IDI. Successivamente i dati venivano importati dal registro IDI senza possibilità di ulteriori modifiche. Questa procedura dimostrava l’esistenza dell’impresa richiedente. In base al numero IDI si poteva inoltre verificare se, al momento della presentazione della richiesta, nei confronti dell’impresa era in corso una procedura di liquidazione o concordataria o era già stata avviata una procedura di fallimento.
I mutuanti potevano inoltre verificare l’identità dei clienti conformemente alla legge del 10 ottobre 199711 sul riciclaggio di denaro.
L’ufficio centrale delle organizzazioni che hanno concesso le fideiussioni riceveva dai mutuanti gli accordi di credito concessi e le richieste di credito secondo gli articoli 3 e 4 dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 e verificava che tutti i documenti pervenuti fossero completi e rispettassero i requisiti formali necessari per la concessione del credito. In particolare, controllava l’assenza di procedure di fallimento o di liquidazione. Infine, l’ufficio centrale aveva il compito di rilevare eventuali richieste multiple presentate a diversi mutuanti.
Le quattro organizzazioni che concedono fideiussioni svolgono un ruolo centrale nella gestione delle fideiussioni solidali e dei crediti loro trasferiti nei confronti dei mutuatari (art. 7 segg dell’avamprogetto). Sono tenute a esercitare la loro attività con la necessaria diligenza (art. 5 cpv. 3), tutelando anche gli interessi finanziari della Confederazione. In particolare, sono responsabili dell’avvio e dello svolgimento di procedimenti civili e penali dinanzi ai ministeri pubblici e ai tribunali competenti contro le imprese e i loro organi in virtù della regolamentazione sulla responsabilità degli organi (art. 23) o della disposizione penale (art. 26). Nei procedimenti penali le organizzazioni che concedono fideiussioni hanno gli stessi diritti degli accusatori privati. Esse informano regolarmente la Segreteria di Stato dell’economia (SECO; art. 11 cpv. 4).
Il Controllo federale delle finanze (CDF) esamina sistematicamente tutte le fideiussioni concesse, collegando i dati su tali fideiussioni con i dati relativi all’imposta sul valore aggiunto e all’imposta preventiva. In questo modo può verificare la correttezza dei dati sulla cifra d’affari per la determinazione del limite di credito (art. 7 dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19) nonché il rispetto del divieto di distribuire dividendi e versare tantièmes (art. 6 cpv. 3 della medesima ordinanza). Inoltre, il CDF verifica la plausibilità della data di costituzione dell’impresa in base all’iscrizione nel registro di commercio nonché l’eventuale esistenza di una procedura concordataria a carico dell’impresa. Effettua i necessari confronti periodici dei dati fino alla scadenza delle fideiussioni solidali COVID-19. Eventuali anomalie vengono comunicate tramite la SECO alla competente organizzazione che concede fideiussioni affinché proceda a un esame dettagliato.
In caso di gravi difficoltà, si sarebbero potute concedere eccezionalmente fideiussioni d’importo superiore a 20 milioni di franchi (art. 4 cpv. 2 lett. b dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19). In questi casi il CDF, parallelamente all’Amministrazione federale delle finanze e alla SECO, avrebbe dovuto esaminare
10 https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/registri/registro-imprese/numero-identificazioneimprese/registro-idi.html
11 RS 955.0