Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 246 pagine
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3 Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP), RS 910.12
3.1 Situazione iniziale
L'ordinanza sulle DOP e IGP definisce le condizioni di registrazione dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati nonché dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati, come denominazioni di origine o indicazioni geografiche protette, e regolamenta l'estensione della protezione dei relativi diritti.
Alla luce dell'esperienza acquisita finora nell'ambito delle procedure di registrazione e di modifica degli elenchi degli obblighi delle DOP e delle IGP, si avverte l'esigenza di adeguare la presente ordinanza. Pertanto, si propone di stabilire specifici criteri di rappresentatività per i prodotti vegetali.
Grazie alle normative convergenti elaborate dalla Svizzera e dall'Unione europea in materia di protezione delle indicazioni geografiche nei rispettivi territori, nel 2011 è stato possibile siglare l'accordo con l'UE relativo alla protezione delle denominazioni di origine protette (DOP) e alle indicazioni geografiche protette (IGP) per i prodotti agricoli e alimentari (allegato 12 dell'Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea del 19991). Al pari del regolamento (UE) n. 1151/2012 e della Comunicazione della Commissione europea che definisce gli orientamenti relativi all'etichettatura dei prodotti alimentari che contengono ingredienti a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta2, è parimenti opportuno introdurre simili disposizioni nella presente ordinanza.
Inoltre, alla luce dell'esperienza acquisita finora nell'ambito della sorveglianza degli organismi di certificazione, si propone, da un lato, di precisare l'obbligo di indicare il nome o il numero di codice dell'organismo di certificazione sull'etichetta del prodotto che beneficia di una DOP o di un'IGP e, dall'altro, di armonizzare le norme relative al sistema di controllo e sorveglianza tra le varie denominazioni (bio e montagna/alpe).
3.2 Sintesi delle principali modifiche
Le modifiche proposte sono le seguenti.
- Disposizioni specifiche per i prodotti vegetali in materia di rappresentatività del raggruppamento (cfr. art. 5).
- Introduzione dell'obbligo di indicare il nome o il numero di codice dell’organismo di certificazione sull’etichetta o sull’imballaggio del prodotto che beneficia di una DOP o di un'IGP (cfr. art. 18 nuovo cpv. 1bis).
1L’allegato 12 dell'Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul commercio di
prodotti agricoli concluso il 21 giugno 1999 (RS 0.916.026.81) è stato introdotto nel 2011 secondo l’articolo 1 paragrafo 1 dell’Accordo del 17 maggio 2011 tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari recante modifica dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RU 2011 5149), entrato in vigore il 1° dicembre 2011.
2Comunicazione della Commissione – Orientamenti sull'etichettatura dei prodotti alimentari che uti-
lizzano come ingredienti prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP), emanati il 16 dicembre 2010 (2010/C 341/03)