Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 246 pagine
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- Precisazione dell'estensione della protezione delle denominazioni protette quando i prodotti che ne beneficiano sono utilizzati come ingredienti in una derrata alimentare (cfr. art. 17 nuovo cpv. 4).
3.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 5
Nei capoversi 1bise 1tersi definiscono i criteri di rappresentatività che un raggruppamento deve soddisfare per essere ritenuto rappresentativo, in particolare le percentuali dei volumi prodotti e la percentuale dei membri nonché la democraticità all'interno del raggruppamento. La rappresentatività è un elemento centrale ai fini dell'esame di una domanda di registrazione. Infatti, è precluso l'utilizzo della DOP o dell’IGP per imporre un metodo praticato da una minoranza. Pertanto, è indispensabile che la maggioranza degli operatori non solo faccia parte del raggruppamento, ma rispetti anche le condizioni stabilite nell’elenco degli obblighi. L’esame della rappresentatività per un prodotto DOP viene effettuato a livello di ogni singolo collegio e deve consentire di appurare se sono adempiute le disposizioni secondo cui almeno il 50 per cento dei volumi è prodotto dai membri e almeno il 60 per cento delle aziende o dei produttori in questione è membro del raggruppamento.
Nell'esaminare la rappresentatività per i prodotti vegetali trasformati o no, l'UFAG ha constatato che i criteri dell'attuale articolo 5 capoverso 1bislettera b erano difficilmente applicabili. Infatti, non è raro che il numero di produttori della materia prima (alberi da frutta e verdura) risulti relativamente alto. Il computo del numero di produttori della materia prima conformemente all'attuale articolo 5 capoverso 1bislettera b potrebbe rendere difficile, se non addirittura impossibile, formare un raggruppamento rappresentativo. Inoltre, il criterio in base al quale «almeno il 60 per cento dei produttori della materia prima è membro del raggruppamento» non tiene conto del fatto che molti producono quantitativi di materia prima poco significativi. Per questo motivo, il computo del numero di produttori di materia prima dovrebbe poter essere limitato ai produttori professionali che producono un quantitativo rilevante. Il carattere professionale dei produttori presi in considerazione nel calcolo della rappresentatività è determinato da una parte dal fatto che questi gestiscono un’azienda agricola e dall’altra che producono un quantitativo significativo di materia prima, variabile a seconda del prodotto.
Pertanto, si propone l'introduzione di un nuovo capoverso 3 che consenta, per i prodotti vegetali e i prodotti vegetali trasformati, di considerare, nel calcolo della rappresentatività del collegio dei produttori, solo quelli che rappresentano una quantità significativa di materia prima. Il 60 per cento di detti produttori dovrà comunque rappresentare il 50 per cento del volume del prodotto per il quale viene presentata la domanda di DOP o IGP, conformemente all'articolo 5 capoverso 1bislettera a.
Per motivi di tecnica legislativa, l'articolo 5 subisce quindi una modifica totale, sebbene a livello di contenuto venga introdotto un solo nuovo capoverso (cpv. 3).
Il capoverso 1 rimane invariato.
Il capoverso 1bisattuale diventa il capoverso 2, ma rimane invariato nel contenuto.
Il capoverso 1terattuale diventa il capoverso 4, ma rimane invariato nel contenuto.
Il capoverso 2 attuale diventa il capoverso 5, ma rimane invariato nel contenuto.
Articolo 17
L'articolo 17 fissa le condizioni alle quali è vietato l'impiego commerciale di una denominazione protetta. Ciò riguarda, in particolare, qualsiasi prodotto non comparabile se tale impiego sfrutta la reputazione della denominazione protetta (cfr. art. 17 cpv. 1 lett. b).