Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 246 pagine
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È legittimo che una denominazione registrata come DOP o IGP possa essere indicata nell'elenco degli ingredienti di un prodotto. Tuttavia, l'introduzione di un nuovo capoverso (cpv. 4) serve a vietare qualsiasi riferimento abusivo a un ingrediente o una componente che beneficia di un'IGP o di una DOP se lo scopo consiste nell'avvalersi della reputazione di detta denominazione protetta per trarre in inganno il consumatore. A titolo di esempio, simili riferimenti alla DOP o all’IGP dovrebbero essere considerati abusivi se una derrata alimentare contiene altri ingredienti comparabili, ovvero ingredienti sostituibili (lett. a). Di conseguenza, nel cioccolato all'Acquavite di pera del Vallese non dovrebbe essere ammessa la presenza di un altro distillato comparabile affinché il prodotto possa usufruire del riferimento alla DOP. Analogamente, se l'integrazione di un ingrediente o una componente che beneficia di una DOP o di un'IGP nel prodotto in questione non conferisce alcuna qualità sostanziale a detto prodotto trasformato, l'impiego della denominazione protetta dovrebbe essere vietato (lett. b). Ad esempio, il riferimento allo Zafferano di Mund (DOP) sarebbe possibile laddove la quantità di detta spezia in una derrata alimentare fosse abbastanza significativa da conferirle una caratteristica essenziale. In altre parole, non può trattarsi di un quantitativo ridotto usato come pretesto.
In materia di etichettatura, è essenziale che il consumatore non sia indotto a credere che un prodotto trasformato benefici di una DOP o di un'IGP solo per il fatto di contenere un ingrediente o una componente che beneficia di una DOP o di un'IGP. Pertanto, è importante che le menzioni di cui all'articolo 16a capoverso 1 dell'ordinanza sulle DOP e le IGP che accompagnano la denominazione registrata siano apposte sulle etichette in modo che si evinca chiaramente che quel prodotto trasformato non è in sé un prodotto DOP o IGP (lett. c). Ad esempio, le designazioni "Pizza al Gruyère" e "Pizza preparata con Gruyère DOP" non costituirebbero indebito sfruttamento della reputazione di detta DOP. Al contrario, la denominazione commerciale "Pizza al Gruyère DOP" potrebbe dare al consumatore l'impressione che detta pizza, di per sé, sia un prodotto a denominazione protetta. In definitiva, è opportuno utilizzare caratteri diversi in termini di font, dimensioni, colore, eccetera, per non trarre in inganno il consumatore.
Inoltre, grazie a questi criteri generali applicabili a tutti i prodotti, i raggruppamenti non dovrebbero più sollecitare l'adozione, nell’elenco degli obblighi, di criteri specifici relativi all'uso degli ingredienti.
Nella fattispecie, si propone di modificare di conseguenza l'articolo 17 introducendo un nuovo capoverso 4 e, al contempo, di sopprimere la lettera e al capoverso 2.
Articolo 18
È opportuno introdurre l'obbligo di indicare sull'etichetta o sull'imballaggio del prodotto che beneficia di una DOP o di un'IGP il nome o il numero di codice dell'organismo di certificazione responsabile dei controlli e della certificazione. L'introduzione del nuovo capoverso 1bisconsente quindi di armonizzare le regole di indicazione dell'organismo di certificazione tra le varie denominazioni protette (prodotti biologici e prodotti di montagna o d’alpe).
Articolo 19 capoversi 1-3
Il titolo dell'articolo è adattato alla nuova versione dell'articolo.
I testi di cui ai capoversi 1 e 2 dell'attuale articolo 19 sono stati ripresi integralmente e viene proposta l'integrazione di una nuova lettera d che descrive le procedure e i modelli scritti di cui devono disporre gli organismi di certificazione per poter svolgere i loro compiti.
Relativamente al capoverso 2, l'articolo 7 dell'ordinanza del 17 giugno 1996 sull'accreditamento e sulla designazione (OAccD; RS 946.512) stabilisce i criteri di accreditamento pertinenti a ogni tipo di certificazione, così come definiti nelle norme e nei principi riportati nell'allegato 2 della stessa ordinanza. La norma corrispondente relativa agli organismi di certificazione di prodotti, processi e servizi (SN EN ISO/IEC 17065:2013) definisce in modo dettagliato le esigenze atte a garantire che gli organismi di certificazione gestiscano i loro sistemi di certificazione in modo coerente e affidabile. Pertanto questo