Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 246 pagine
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Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura
Articolo 60
Se l’azienda o una parte di essa che ha beneficiato di un sostegno è alienata con utile, la parte ancora scoperta del mutuo deve essere rimborsata. (art. 91 cpv. 1 lett. b LAgr). Per semplificare il calcolo dell’utile non si fa più riferimento alle disposizioni del diritto fondiario rurale che perseguono altri obiettivi (diritto dei coeredi all'utile). Nel calcolo dell’utile si tiene conto dei costi connessi a un’alienazione, segnatamente delle imposte e dei tributi di diritto pubblico.
Articolo 62a
La nuova formulazione dell’articolo chiarisce i compiti dell’UFAG nel quadro della sua attività di alta vigilanza e quali misure può adottare.
Articolo 63b
La disposizione transitoria è scaduta.
Modifica dell’ordinanza dell’11 settembre 1996 sul servizio civile.
Articolo 6 capoverso 1 lettera c
In seguito alla modifica dell’articolo 46 capoverso 2 OMSt è necessario sopprimere il rimando nel presente articolo. Sul piano materiale non vi sono cambiamenti.
Modifica dell’ordinanza del DEFR del 15 novembre 2017 sul servizio civile.
Articolo 5 capoverso 1
In seguito alla modifica dell’articolo 46 capoverso 2 OMSt è necessario sopprimere il rimando nel presente articolo. Sul piano materiale non vi sono cambiamenti.
7.4 Ripercussioni
7.4.1.1 Confederazione
In seguito all’introduzione di PSR orientati alle catene del valore conformemente all’articolo 11a capoverso 2 lettera b, si prevede che, nel complesso, verrà realizzato un numero maggiore di PSR, ma che i costi medi per progetto diminuiranno. Supponendo che ogni anno vengano attuati quattro PSR orientati alle catene del valore in più, le uscite supplementari della Confederazione in relazione ai PSR ammonterebbero a 2 milioni di franchi all’anno. Il finanziamento è garantito nel quadro del preventivo ordinario per i miglioramenti strutturali.
La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni una nuova gamma di provvedimenti che possono comportare più di 1 milione di franchi di contributi federali. L’attuazione di questi provvedimenti da parte dei Cantoni dipenderà dalla loro strategia in materia di miglioramenti strutturali nell’ambito del preventivo definito dalla Confederazione. La riduzione del sostegno all’assunzione dei costi supplementari connessi alle esigenze legate alla protezione del paesaggio (40 % nella zona collinare e nella zona di montagna I e 50% a partire dalla zona di montagna II) consente di partecipare (25 %), in tutte le zone del catasto agricolo, al finanziamento dei costi supplementari per provvedimenti a favore della salvaguardia del patrimonio e del paesaggio, a condizione che anche i Cantoni finanzino la loro parte.
L’importo dei crediti di investimento assegnati dai Cantoni aumenta di circa 4 milioni di franchi
all’anno. I crediti di investimento sono finanziati da un fondo di rotazione alimentato dalla Confederazione e messo a disposizione dei Cantoni. Il rimborso di mutui in corso da parte delle famiglie contadine consente di finanziare l’importo dei nuovi crediti di investimento.
7.4.1.2 Cantoni
L’adeguamento dei contributi per i PSR agli altri contributi per i miglioramenti strutturali (cfr. art. 19f e
20) comporta un aumento delle prestazioni cantonali per i provvedimenti che possono essere sostenuti anche al di fuori di PSR, segnatamente dall’80 a rispettivamente il 90 e il 100 per cento del contributo federale (cfr. modifica art. 20)