Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 246 pagine

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Ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr)

9.5.3 Economia

Le modifiche non hanno, in generale, alcun influsso sull'economia oppure hanno ripercussioni soltanto di lieve portata. Per i singoli attori, invece, vi possono essere delle ripercussioni. La ripartizione dei contingenti tramite la vendita all'asta comporta un certo dispendio per gli importatori, che decade se un contingente doganale è ripartito in funzione dell'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali. Tuttavia, potrebbe essere più difficile pianificare la logistica e calcolare i costi per l'anno seguente. È possibile che gli importatori debbano addirittura far fronte a costi più elevati, soprattutto nel caso in cui un contingente doganale parziale venisse esaurito rapidamente e fossero costretti a importare all'A-DFC.

L'aumento del contingente doganale parziale per il prosciutto crudo va a beneficio soprattutto degli importatori di specialità di carne. Indirettamente è vantaggioso anche per i consumatori in quanto i prezzi del prosciutto crudo importato potrebbero diminuire leggermente. L'effetto principale sarebbe, tuttavia, l'aumento dei tassi di utilizzo del contingente doganale n. 06. Diminuirebbe altresì la pressione (internazionale) a effettuare liberazioni di contingente supplementari per la carne suina e di pollame che, contrariamente alla regolamentazione proposta, aumenterebbero il volume di mercato indigeno di carne bianca.

9.6 Rapporto con il diritto internazionale

La modifica è compatibile con gli impegni assunti dalla Svizzera nel quadro del diritto internazionale.

9.7 Entrata in vigore

La maggior parte delle disposizioni entra in vigore il 1° gennaio 2021. Il contingente doganale parziale

n. 07.4 per il burro e altre materie grasse derivanti dal latte nonché le categorie di merce del contingente doganale parziale n. 14.4 per prodotti a base di patate per l'anno 2021 vengono messi all'asta per l’ultima volta. Le disposizioni concernenti la ripartizione dei due contingenti doganali parziali «in funzione dell’ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali» entrano in vigore soltanto il 1 gennaio 2022.

9.8 Basi legali

Articoli 21 capoverso 4 e 24 capoverso 1 della legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1). In virtù dell’articolo 10 della legge sulla tariffa delle dogane (LTD; RS 632.10), il Consiglio federale è autorizzato a fissare le aliquote di dazio per prodotti agricoli nell’ambito della tariffa generale. In virtù dell’articolo 17 LAgr, per determinare i dazi all’importazione occorre tenere conto della situazione interna in materia di approvvigionamento nonché delle possibilità di smercio per analoghi prodotti indigeni. Il Consiglio federale sottoporrà per approvazione all’Assemblea federale le modifiche nell’ambito del rapporto annuale concernente le misure tariffali. L’Assemblea federale potrà decidere se le misure debbano restare in vigore, venir completate oppure modificate, sempreché non siano già state abrogate.