Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/44: Modifica dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2): disposizioni speciali per aziende di costruzione e di manutenzione che effettuano lavori su strade nazionali · 6 pagine

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discussioni sono servite da base per la proposta di compromesso elaborata dalla SECO per l’articolo 48a OLL 2 e per l’estensione dell’allegato dell’OLL 1. La proposta tenta di tener conto il più possibile delle esigenze e delle richieste di tutte le parti coinvolte. Questo nuovo progetto di revisione è stato presentato e discusso il 5 novembre 2019 nel quadro della Commissione federale del lavoro.

L’entrata in vigore è prevista non prima del 1° maggio 2021.

2 Commento al nuovo articolo 48a OLL 2

2.1 Capoverso 1: lavoro notturno per motivi di sicurezza tecnica per lavori di

esercizio, di manutenzione, di sistemazione e di rinnovo a gallerie e ponti su strade nazionali da parte di aziende di costruzione e di manutenzione

La nuova disposizione derogatoria riguarda le aziende di costruzione e di manutenzione i cui lavoratori effettuano lavori di esercizio, di manutenzione, di sistemazione e di rinnovo su strade nazionali esistenti. Oltre che dal tipo di lavoro e dalla categoria di strade,

l’applicazione dell’articolo 48a OLL 2 dipende anche dal tipo di elementi edili e dall’aspetto della sicurezza corrispondente.

Lavori di esercizio, di manutenzione, di sistemazione e di rinnovo

Come indica l’enumerazione all’inizio dell’articolo, si tratta di lavori che servono a mantenere in buono stato le strade nazionali esistenti e in esercizio. Tali attività comprendono sia l’asfaltatura della carreggiata sia l’applicazione della segnaletica di sicurezza nonché la revisione dei dispositivi di ventilazione e di illuminazione delle gallerie.

Strade nazionali esistenti

Per strade nazionali nel presente contesto si intendono strade nazionali di prima, seconda e terza classe secondo gli articoli 2, 3 e 4 della legge federale sulle strade nazionali (LSN, RS 725.11). Le strade nazionali di prima e seconda classe sono riservate esclusivamente al traffico degli autoveicoli e accessibili soltanto in punti di collegamento determinati. Esse sono a sedi direzionali separate. Le strade nazionali di prima classe sono senza intersezioni a raso, le strade nazionali di seconda classe non sono di norma intersecate a raso. A

differenza delle strade di prima e di seconda classe, le strade nazionali di terza classe sono aperte anche ad altri utenti.

Nel campo d’applicazione del nuovo articolo rientrano anche tutte le parti costitutive delle strade nazionali di cui all’articolo 2 dell’ordinanza sulle strade nazionali (OSN, RS 725.111).

La nuova disposizione derogatoria non è applicabile alla costruzione di nuove strade

nazionali.

Necessità del lavoro notturno per motivi di sicurezza tecnica per lavori a gallerie e ponti

Oltre alle limitazioni per quanto riguarda le tipologie sopra descritte di lavori da eseguire e di categorie stradali, la norma contiene altre precisazioni. L’articolo 48a OLL 2 è applicabile soltanto se i lavori devono essere eseguiti di notte per motivi di sicurezza tecnica, per

esempio nel caso di lavori di esercizio, di manutenzione, di sistemazione e di rinnovo a gallerie e ponti su strade nazionali esistenti, in particolare se è necessario chiudere al traffico una corsia.

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