Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/44: Modifica dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2): disposizioni speciali per aziende di costruzione e di manutenzione che effettuano lavori su strade nazionali · 6 pagine
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permessi sulla durata del lavoro rilasciati dalla SECO è stata inserita la condizione di
effettuare una simile notifica all’autorità cantonale d’esecuzione prima dell’inizio dei lavori affinché quest’ultima fosse al corrente su quali cantieri o siti fosse effettivamente utilizzato un permesso di lavoro notturno o domenicale non limitato dal punto di vista temporale. Si tratta di una semplice informazione che non richiede alcun genere di approvazione e non
impedisce l’avvio dei lavori notturni esenti dall’obbligo d’autorizzazione. L’obbligo di notifica non farà di conseguenza aumentare la mole di lavoro delle autorità cantonali. Sulla base dell’articolo 58 LL i Cantoni hanno l’obbligo sancito per legge di comunicare le loro decisioni alle associazioni legittimate a ricorrere. Anche in futuro potranno scegliere in che modo adempiere questo obbligo (pubblicazione su Internet, circolare e-mail a determinati
destinatari, informazioni su richiesta). Questa situazione di base va rispettata anche in caso di esenzione dall’obbligo d’autorizzazione e va mantenuto lo standard attuale raggiunto e accettato.
L’obbligo di notifica consente ai sindacati di chiedere al Cantone se è previsto il lavoro notturno su un determinato cantiere futuro. Se il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 48a OLL 2 è contestato, l’autorità cantonale d’esecuzione può essere interpellata affinché
chiarisca la situazione mediante una decisione di accertamento in virtù dell’articolo 25 della legge sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021). La decisione può essere impugnata fino al Tribunale federale (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_44/2013 del 12 febbraio 2014). Il diritto di ricorso secondo l’articolo 58 LL rappresenta l’interesse degno di protezione che costituisce il presupposto per la decisione di accertamento.
La presente disposizione derogatoria è stata oggetto di molte discussioni alla tavola rotonda tra le parti coinvolte, ma il capoverso 2 ha consentito di giungere a un’intesa. L’obbligo di notifica in sé rappresenta una novità nell’OLL 2 e, contrariamente alle disposizioni speciali materiali dell’OLL 2, è da intendersi come una condizione puramente formale che trova applicazione esclusivamente per i cantieri di cui all’articolo 48a capoverso 1. L’obbligo di notifica è un’eccezione che non costituisce un precedente per altri casi o settori.
La notifica va presentata all’autorità cantonale d’esecuzione, anche nei casi che, in relazione alla durata del lavoro, incomberebbero alla SECO se vi fosse un obbligo d’autorizzazione. Sono infatti le autorità cantonali d’esecuzione a dover essere informate sulla situazione attuale nel loro Cantone, in particolare per quanto riguarda i cantieri; per svolgere i loro compiti esecutivi, hanno pertanto bisogno delle notifiche delle aziende interessate. Inoltre, sono loro a dover valutare e decidere se nel singolo caso sono soddisfatte o meno le
condizioni dell’articolo 48a OLL 2 (cfr. art. 41 cpv. 3 LL), per cui è giustificato che siano coinvolte nel processo di notifica.
3 Commento all’integrazione dell’allegato all’OLL 1
Dato il campo d’applicazione limitato della nuova disposizione, per molti cantieri sulle strade pubbliche esistenti rimane l’obbligo d’autorizzazione. Per questi casi l’integrazione
dell’allegato all’OLL 1 prevede una semplificazione del processo d’autorizzazione. Il numero 14 riveduto dell’allegato dell’OLL 1 serve pertanto come alternativa.
Nel numero 14 vigente dell’allegato all’OLL 1 il lavoro notturno e domenicale è ritenuto di per sé indispensabile per i lavori di avanzamento e di sicurezza a trafori e gallerie. Nella sua giurisprudenza, il Tribunale amministrativo federale ha precisato che vi rientrano anche i lavori di sistemazione.
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