Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/44: Modifica dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2): disposizioni speciali per aziende di costruzione e di manutenzione che effettuano lavori su strade nazionali · 6 pagine

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Rientrano nel campo d’applicazione anche i lavori che non vengono effettuati sugli elementi edili citati purché siano in diretta relazione con essi e sia rispettato il principio di

proporzionalità. Se un cantiere comprende due degli elementi citati al capoverso 1 (gallerie o ponti), purché ciò sia proporzionale la disposizione si applica anche sul tratto stradale tra questi elementi.

Il criterio della necessità per motivi di sicurezza tecnica si riferisce alla protezione della vita e della salute dei lavoratori impiegati sul cantiere. L’elevato traffico durante il giorno sulle strade nazionali e il rischio di incidenti che ne consegue nonché l’inquinamento dell’aria comportano un elevato rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, che può essere ridotto con il lavoro notturno.

Applicabilità della norma

L’OLL 2 esclude determinati gruppi di aziende o di lavoratori dall’obbligo d’autorizzazione per il lavoro notturno e/o domenicale. Ne consegue che non è più necessaria la valutazione preliminare da parte dell’autorità per determinare se i criteri sono adempiuti, visto che non è più richiesto un permesso.

L’autorità cantonale d’esecuzione mantiene comunque il diritto di effettuare, nel singolo caso, un esame – tramite un controllo aziendale – in quando resta responsabile dell’esecuzione della LL anche in presenza di una deroga all’obbligo d’autorizzazione. A questo scopo può procurarsi il mandato dell’USTRA e verificare per esempio se prescrive il lavoro notturno per i lavori richiesti. Un altro aspetto importante è l’eventuale conferma della necessità del lavoro notturno per il progetto di costruzione in questione nell’ambito della rassegna annuale dei lavori di manutenzione previsti effettuata con gli uffici interessati e le parti sociali o la sua autorizzazione da parte della commissione paritetica.

L’autorità cantonale d’esecuzione interviene di propria iniziativa o dietro denuncia. Se

durante un controllo dovesse essere riscontrata una violazione delle prescrizioni di legge, si applica la procedura ordinaria secondo gli articoli 51 segg. LL.

2.2 Capoverso 2: obbligo delle aziende di notificare il lavoro notturno all’autorità

cantonale d’esecuzione

Conformemente al capoverso 2 un’azienda notifica per iscritto all’autorità cantonale

d’esecuzione competente l’impiego di lavoratori durante la notte almeno 14 giorni prima dell’inizio dei lavori.

Venendo meno l’obbligo d’autorizzazione, non è più necessaria nemmeno la pubblicazione delle corrispondenti decisioni della SECO nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC). Di conseguenza, le organizzazioni che rappresentano i datori di lavoro e i lavoratori non sarebbero più informate in merito all’impiego notturno di lavoratori per un periodo prolungato su un cantiere che risponde ai criteri summenzionati. Ciò rappresenterebbe un notevole svantaggio in particolare per i rappresentanti dei lavoratori perché le commissioni paritetiche finora si informavano anche mediante queste pubblicazioni e su quella base potevano verificare per esempio se nel cantiere in questione venivano rispettate le condizioni salariali prescritte.

L’introduzione di un obbligo di notifica permetterebbe alle organizzazioni citate di rimanere informate tramite le autorità cantonali d’esecuzione nonostante la deroga all’obbligo

d’autorizzazione. Questo obbligo si è rivelato efficace nella pratica. Spesso, infatti, nei

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