Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/46: Revisione del Codice delle obbligazioni (Difetti di costruzione) · 46 pagine
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Art. 370 cpv. 3 secondo periodo
La presente disposizione prevede il termine di avviso per i difetti nascosti delle opere immobiliari, che viene portato a 60 giorni dall’avamprogetto come per i difetti palesi (cfr. art. 367 cpv. 1 per. 2 AP-CO). Per quanto riguarda l’inizio del termine, per i difetti nascosti non vi è alcun onere di verificazione138 e quindi, se il committente può dapprima presumere secondo buona fede che si tratta di fenomeni normali e non di violazioni contrattuali, il termine di avviso non inizia ancora a decorrere con la semplice riconoscibilità oggettiva del difetto e nemmeno con l’effettiva constatazione delle prime tracce del difetto. Un difetto è considerato scoperto nel momento della sua indubbia constatazione139 che può essere ammessa soltanto quando il grave stato dell’opera diviene manifesto, permettendo al committente di comprendere l’importanza e la portata del difetto140, la qual cosa comprende se del caso anche un adeguato termine di osservazione141.
3.2 Codice civile
Art. 839 capoverso 3
La modifica proposta della regola sull’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori permette di attuare la mozione 17.4079 Burkart e di definire sotto il profilo quantitativo i requisiti della garanzia sostitutiva di tale ipoteca. Diversamente dalla situazione giuridica attuale, la garanzia sostitutiva non assicura gli interessi di mora per un periodo indeterminato ma soltanto per dieci anni (cfr. in proposito n. 2.1.3). La precedente formulazione è completata dalla precisazione «più gli interessi di mora per una durata di dieci anni». Comunque, ciò vale soltanto nella misura in cui nel caso concreto sono dovuti interessi di mora per tale periodo; l’importo degli interessi si determina allora secondo il tasso d’interesse effettivamente applicabile che può risultare dalla legge (art. 104 cpv. 1 CO), dal contratto (cfr. art. 104 cpv. 2 CO) o dal diritto straniero. Come finora devono essere soddisfatti altri requisiti qualitativi e quantitativi affinché una garanzia sia considerata sufficiente, le corrispondenti regole continuano a valere immutate. Quindi la garanzia sostitutiva deve almeno avere la qualità economica di un pegno immobiliare e se del caso coprire anche i costi dell’esecuzione e gli interessi contrattuali (cfr. art. 818 cpv. 1 n. 2 e 3 CC)142.
138 Sul diritto della vendita cfr. sentenza del TF 4C.152/2003 del 29 agosto 2003 consid. 3.1.
139 DTF 117 II 425 consid. 2; 107 II 172 consid. 1a.
140 DTF 118 II 142 consid. 3b; 131 III 145 consid. 7.2.
141 Cfr. sentenza del TF 4C.159/1999 del 28 luglio 2000 consid. 1b.bb.
142 Sui requisiti qualitativi e quantitativi di una garanzia sostitutiva cfr. in dettaglio DTF 142 III 738 consid. 4.4.2 e 121 III 445 consid. 5.a nonché i relativi commenti al n. 2.1.3.