Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/46: Revisione del Codice delle obbligazioni (Difetti di costruzione) · 46 pagine

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legge, segnatamente nell’articolo 371 capoversi 1 e 2 CO nonché nell’articolo 210 capoverso 2 CO e si presuppone che tale opera sia fissata al suolo131. Sono ad esempio opere immobiliari le costruzioni solidamente fissate al suolo, ma anche i lavori su una tale opera o un impianto fissato al suolo o lavori al suolo132.

L’obbligo di verificazione finora sancito nel capoverso 1 non subirà alcuna modifica. La verificazione va effettuata come finora, non appena possibile dopo la consegna dell’opera, secondo l’abituale andamento degli affari (cfr. per i dettagli riguardo alla verificazione cfr. n. 1.2.4). Il termine di avviso sarà tuttavia di 60 giorni. I difetti palesi sono considerati scoperti alla conclusione della verificazione e i difetti particolarmente palesi sono considerati scoperti anche prima. Il termine inizia quindi a decorrere dalla conclusione della verificazione. L’obbligo di ridurre i danni impone inoltre in alcuni casi un avviso dei difetti entro un termine più breve (cfr. in proposito i commenti all’art. 219a cpv. 1 AP-CO). La conseguenza giuridica dell’omissione o del ritardo dell’avviso dei difetti resta disciplinata nell’articolo 370 capoverso 2 CO.

La disposizione conserva la sua natura dispositiva, cosicché continua a essere possibile una modifica contrattuale del termine d’avviso.

Art. 368 cpv. 2bis

L’articolo 368 disciplina i diritti per i difetti che spettano al committente nel contratto d’appalto.

Il nuovo capoverso 2bisdichiara nulla la preventiva esclusione o limitazione del diritto alla riparazione gratuita, se riguarda il difetto di una costruzione destinata all’uso personale o familiare del committente. In tal modo si vuole limitare la prassi problematica dell’esclusione di tutti i diritti legati alla garanzia dei difetti del committente nei confronti dell’appaltatore generale in cambio della cessione degli analoghi diritti di quest’ultimo nei confronti dei subappaltatori (cfr. in proposito

n. 2.1.2). L’esclusione dei rimanenti diritti legati alla garanzia dei difetti, vale a dire il diritto alla risoluzione, alla riduzione del prezzo e al risarcimento del danno continuano a essere ammessi nell’ambito dei limiti generali (cfr. in proposito il

n. 1.2.4).

Alla luce della sua collocazione sistematica, il capoverso 2bis si riferisce sia al diritto alla riparazione gratuita previsto per il contratto d’appalto al capoverso 2 che al diritto alla riparazione gratuita per i contratti di vendita di fondi, ispirato al corrispondente diritto secondo il contratto d’appalto secondo il nuovo articolo 219a capoverso 2 AP-CO.

Il diritto alla riparazione gratuita sarà tuttavia imperativo soltanto a determinate condizioni: da un lato, i difetti devono interessare la costruzione, non il fondo in generale (cfr. sulla nozione di costruzione il commento all’art. 219a cpv. 2). Questo punto è rilevante soprattutto per i contratti di vendita, in certi casi anche per i contratti d’appalto, ad esempio se il terreno deve essere trasformato. La norma riguarda soprattutto i contratti con appaltatori generali o totali, ragion per cui non si applica a tutte le opere immobiliari. Dall’altro, occorre che la costruzione sia destinata all’uso

131 GAUCH, Werkvertrag, N. 2239.

132 Cfr. GAUCH, Werkvertrag, N. 2244 segg.