Avamprogetto LTDo

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 9 pagine

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2Esse sono imposte secondo la presente legge, la LE-UDSC4, la legge del 9 ottobre 19865 sulla tariffa delle dogane e i relativi trattati internazionali.

Art. 4 Merci in franchigia di dazio

1Sono esenti da dazio:

a. le merci che nella legge del 9 ottobre 19866 sulla tariffa delle dogane o nei trattati internazionali sono dichiarate esenti da dazio;

b. le merci in piccole quantità, di valore insignificante o gravate da un esiguo importo di dazio in base alle disposizioni emanate dal Dipartimento federale delle finanze (DFF);

c. le merci in libera pratica esportate nel territorio doganale estero e reimportate intatte o modificate a causa di un difetto riscontrato all’atto della loro trasformazione (merci svizzere di ritorno);

d. le merci importate in libera pratica e che per motivi giuridici o economici sono riesportate intatte entro tre anni oppure sono riesportate modificate, a destinazione dello speditore nel territorio doganale estero, a causa di un difetto riscontrato all’atto della loro trasformazione nel territorio doganale (merci estere di ritorno).

2Il Consiglio federale può prevedere che le merci estere di ritorno destinate a essere distrutte nel territorio doganale siano interamente o parzialmente esenti da dazio. Esso disciplina la procedura di restituzione dei tributi doganali già versati.

Art. 5 Franchigia doganale

1Il Consiglio federale può dichiarare esenti da dazio:

a. le merci che secondo l’uso internazionale sono normalmente considerate esenti da dazio;

b. i mezzi legali di pagamento, le carte valori, i manoscritti e i documenti privi di valore collezionistico, i valori postali per l’affrancatura in territorio svizzero e altri valori di bollo ufficiali al massimo al valore facciale nonché i biglietti di imprese estere di trasporti pubblici;

c. le masserizie di trasloco, i corredi nuziali e gli oggetti ereditati;

d. le merci per organizzazioni di utilità pubblica, opere assistenziali o persone bisognose;

e. i veicoli per persone con disabilità;

f. le merci impiegate per l’insegnamento o la ricerca;

g. gli oggetti d’arte e d’esposizione per i musei;

4RS …

5 RS 632.10

6 RS 632.10