Avamprogetto LTDo

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 9 pagine

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Art. 16 Messa in pericolo del dazio

In caso di decisione a favore della variante 1 dell’articolo 133 LE-UDSC:

1È punito con una multa fino al quintuplo dei tributi doganali messi in pericolo chiunque, intenzionalmente, omettendo di dichiarare le merci, occultandole, dichiarandole inesattamente o in qualsiasi altro modo, mette in pericolo tutti o parte dei tributi doganali.

2In caso di circostanze aggravanti, il massimo della multa comminata è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a un anno.

3Se l’autore ha agito per negligenza, la pena corrisponde a una multa fino al triplo dei tributi doganali messi in pericolo.

4Se non possono essere determinati esattamente, i tributi doganali messi in pericolo sono stimati nell’ambito del procedimento amministrativo.

In caso di decisione a favore della variante 2 dell’articolo 133 LE-UDSC:

Il capoverso 3 deve essere stralciato.

Art. 17 Infrazione dei divieti

1È punito con una multa fino al triplo del valore delle merci chiunque, intenzionalmente:

a. omettendo di dichiarare le merci, occultandole, dichiarandole inesattamente o in qualsiasi altro modo, contravviene a un divieto o a una limitazione per l’importazione, l’esportazione o il transito oppure ne compromette l’esecuzione; oppure

b. ottiene indebitamente un’autorizzazione per sé o per un’altra persona.

2In caso di circostanze aggravanti, il massimo della multa comminata è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a un anno.

3Se l’autore ha agito per negligenza, la pena corrisponde a una multa fino al valore delle merci.

4Il valore delle merci corrisponde al prezzo applicato sul mercato interno al momento in cui è scoperta l’infrazione.

5In caso di infrazione dei divieti devono essere pagati i tributi doganali che sarebbero riscossi in occasione di un’importazione o di un’esportazione autorizzata. Se le merci devono essere respinte o distrutte, non vengono riscossi tributi.

Art. 18 Ricettazione doganale

È punito con la pena comminata per l’antefatto chiunque acquista, accetta in dono, in pegno o altrimenti in custodia, occulta, aliena, aiuta ad alienare o mette in commercio merci soggette a dazio o vietate di cui egli sa o deve supporre che sono state sottratte all’obbligo doganale oppure importate in violazione di un divieto o di una limitazione.