Avamprogetto LTDo

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 9 pagine

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3Il Consiglio federale può estendere la zona di confine in caso di condizioni locali particolari.

Sezione 2: Base di calcolo del dazio

Art. 9 Calcolo del dazio

1L’importo del dazio è calcolato secondo il genere, la quantità e la natura delle merci nonché le aliquote di dazio e le basi di calcolo in vigore:

a. al momento dell’attivazione della dichiarazione delle merci, se questa è stata trasmessa per via elettronica;

b. al momento dell’accettazione della dichiarazione delle merci da parte dell’UDSC, se questa è stata trasmessa in un’altra forma consentita dall’UDSC.

2Nei seguenti casi le merci possono essere imposte all’aliquota più elevata applicabile al loro genere:

a. la dichiarazione delle merci contiene una designazione insufficiente o equivoca delle merci; oppure

b. le merci non sono state dichiarate.

3Se merci soggette ad aliquote diverse sono imballate nello stesso collo o trasportate con lo stesso mezzo di trasporto e i dati sulla quantità di ciascuna di esse sono insufficienti, i tributi doganali sono calcolati in base alla quantità complessiva e all’aliquota di dazio applicabile alla merce soggetta all’aliquota più elevata.

Art. 10 Informazioni in materia di tariffa e di origine

1Su richiesta scritta, l’UDSC rilascia informazioni sulla classificazione tariffale e sull’origine preferenziale delle merci.

2L’informazione è pubblica; sono fatte salve disposizioni contrarie secondo la presente legge o altri atti normativi.

Sezione 3: Obbligazione doganale e tributi doganali

Art. 11 Obbligazione doganale

L’obbligazione doganale è l’impegno di pagare i dazi all’importazione e i dazi all’esportazione (tributi doganali) determinati dall’UDSC.