Rapporto OLEI

Consultazione 2020/53: Revisioni totali dell'ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta e dell'ordinanza sull'applicazione delle salvaguardie nonché altre modifiche di ordinanza nel settore dell'UFE con entrata in vigore il 1° luglio 2021 · 4 pagine

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Rapporto esplicativo concernente

la revisione dell'ordinanza sulle linee elettriche

(OLEl, RS 734.31)

1. Punti essenziali del progetto

Nell'ambito della Strategia Reti elettriche è stato inserito un nuovo articolo 15c nella legge del 24 giugno 1902 sugli impianti elettrici (LIE; RS 734.0). Il nuovo articolo sancisce che una linea elettrica deve essere costruita come cavo interrato se, tra l'altro, i costi complessivi, rispetto al totale dei costi previsti per l’esecuzione della variante con linee aree, non superano un determinato fattore (fattore dei costi aggiuntivi). Il capoverso 3 lettera a di tale disposizione autorizza il Consiglio federale a prevedere che si proceda a un interramento parziale o completo nonostante il superamento del fattore dei costi aggiuntivi, qualora un terzo si assuma l’importo eccedente il fattore dei costi aggiuntivi. Il Consiglio federale si è avvalso di questa facoltà e ha emanato il nuovo articolo 11e dell'ordinanza del 30 marzo 1994 sulle linee elettriche (OLEl; RS 734.31).

Nel corso dei dibattiti tra l'Ufficio federale dell'energia (UFE), l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) e la Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom) sull'attuazione concreta delle disposizioni relative al fattore dei costi aggiuntivi, le tre autorità hanno riconosciuto il fatto che le spiegazioni fornite nell'ambito dell'ultima revisione dell'OLEl poggiano su premesse sbagliate. In effetti si è partiti dal presupposto che l'articolo 15c LIE sancisse solo la conseguenza giuridica (cablaggio) nel caso in cui non si superasse il fattore dei costi aggiuntivi. Questo permette di dedurre che nell'ambito della procedura d'approvazione dei piani il rispetto delle prescrizioni relative al fattore dei costi aggiuntivi viene controllato solo se il progettista fa domanda per una linea aerea. Nel caso dei cavi interrati, il controllo può essere effettuato dalla ElCom nell'ambito della verifica delle tariffe. Il progettista potrebbe perciò optare per una variante con cavo anche se il fattore dei costi aggiuntivi viene effettivamente superato, senza dover provare nell'ambito della procedura d'approvazione dei piani che un terzo si assume l'importo eccedente dei costi aggiuntivi. In tal caso, il progettista dovrebbe assumersi il rischio che la ElCom, nel quadro di una successiva verifica dei costi, non consideri il superamento del fattore dei costi aggiuntivi esibito successivamente e non assunto effettivamente da un terzo.

Tali presupposti non sono dati. L'articolo 15c capoverso 3 lettera a LIE stabilisce come argomento a contrario che, per principio, un progetto deve essere eseguito come linea aerea quando viene superato il fattore dei costi aggiuntivi. L’argomento a contrario viene esplicitato con l’adeguamento dell’articolo 11b capoverso 1 OLEl.

Inoltre, l'articolo 11e OLEl precisa che la prova di cui all'articolo 15c capoverso 3 lettera a LIE, che dimostra che «un terzo si assume l'importo eccedente il fattore dei costi aggiuntivi», deve essere fornita nell'ambito della procedura d’approvazione dei piani se, in via eccezionale, è necessario costruire una linea elettrica come cavo interrato nonostante il superamento del fattore dei costi aggiuntivi. Secondo le prescrizioni costruttive, il fattore dei costi aggiuntivi deve essere controllato nell'ambito della procedura d’approvazione dei piani e non nel corso della verifica delle tariffe.

2. Ripercussioni finanziarie, sulle risorse umane e altre ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

Il progetto garantisce un'attuazione corretta della LIE e non comporta nuove ripercussioni. La prova che dimostra che un terzo si assume l'importo eccedente il fattore dei costi aggiuntivi può essere fornita con un onere supplementare contenuto, nell'ambito della procedura d’approvazione dei piani.