Rapporto OLEI

Consultazione 2020/53: Revisioni totali dell'ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta e dell'ordinanza sull'applicazione delle salvaguardie nonché altre modifiche di ordinanza nel settore dell'UFE con entrata in vigore il 1° luglio 2021 · 4 pagine

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Rapporto esplicativo concernente

la revisione dell'ordinanza sulle linee elettriche

(OLEl, RS 734.31)

3. Ripercussioni sull’economia, sull'ambiente e sulla società

Il progetto garantisce un'attuazione corretta della LIE e non comporta nuove ripercussioni. I progettisti possono fornire la prova che dimostra che un terzo si assume l'importo eccedente il fattore dei costi aggiuntivi con un semplice attestato nell’ambito della procedura d’approvazione dei piani.

4. Rapporto con il diritto europeo

Nel presente caso non occorre tenere conto di nessuna disposizione del diritto europeo.

5. Commento ai singoli articoli

Articolo 11b

L'articolo 15c LIE non solo disciplina i casi in cui le linee con una tensione nominale inferiore a 220 kV e una frequenza di 50 Hz devono essere posate come cavi interrati. Dal capoverso 3 lettera a si evince l’argomento a contrario secondo cui un tale progetto deve essere eseguito per principio come linea aerea quando viene superato il fattore dei costi aggiuntivi. Per rafforzare la trasparenza e la chiarezza, l'argomento a contrario viene esplicitato anche nell'articolo 11b capoverso 1 OLEl.

Articolo 11e

Le linee aeree possono avere ripercussioni sul territorio e sull'ambiente, percepite come fastidiose dai diretti interessati. L'articolo 11e OLEl dà a terzi la possibilità di far eseguire in singoli casi una linea con cavi interrati nonostante, secondo le prescrizioni relative al fattore dei costi aggiuntivi, si dovrebbe eseguire una linea aerea. Il presupposto è però che i relativi costi aggiuntivi non vengano coperti attraverso i corrispettivi per l'utilizzazione della rete, ma assunti da terzi. La relativa prova deve essere fornita dal progettista nell'ambito della procedura d'approvazione dei piani. Inserendo un onere corrispondente nella decisione d’approvazione dei piani, l'autorità competente garantisce che la ElCom disponga della relativa prova al termine della costruzione della linea.