Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/55: Modifica della legge militare e dell'organizzazione dell'esercito · 49 pagine

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motivo si propone di seguito una modifica della LCaGi realizzabile in modo meno dispendioso nell’ambito della sostituzione di VOSTRA già programmato.

Secondo l’articolo 59 LCaGi il servizio della Confederazione competente per il casellario comunica costantemente all’Aggruppamento Difesa i nuovi dati registrati in VOSTRA che concernono le sentenze penali relative a un crimine o un delitto, a misure privative della libertà nonché a decisioni concernenti l’insuccesso del periodo di prova di persone soggette all’obbligo di leva, di militari e di persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile.

Secondo l’articolo 46 lettera i LCaGi l’Aggruppamento Difesa può consultare online, e dunque anche utilizzare, i dati personali concernenti procedimenti penali pendenti. Finora non c’era però un obbligo di comunicazione attivo per i procedimenti penali pendenti, così che nella maggior parte dei casi l’Aggruppamento Difesa non ne veniva a conoscenza. Per essere costantemente informati sui procedimenti penali in corso, le consultazioni online dovrebbero essere ripetute regolarmente. Ciò non è realizzabile con un onere ragionevole per tutto il personale dell’esercito. Occorre quindi elaborare una comunicazione proattiva in modo più mirato.

Secondo l’articolo 59 capoverso 2 LCaGi il casellario menzionato serve all’Aggruppamento Difesa per l’esame di una decisione di non reclutamento o di un’ammissione al reclutamento, di un’esclusione dall’esercito o di una riammissione nell’esercito, di una degradazione o dell’idoneità a una promozione o a una nomina e per l’esame dei motivi d’impedimento per la cessione dell’arma personale. Questi compiti possono essere adempiuti correttamente soltanto se all’Aggruppamento Difesa sono notificati anche i procedimenti penali in sospeso. A tale scopo, ora nell’articolo 59 capoverso 1 lettera e LCaGi sarà creata una base legale. Estendendo l’obbligo di notificazione attivo ai procedimenti penali pendenti si garantisce che, dopo avere preso conoscenza e avere proceduto a una valutazione del rischio, l’Aggruppamento Difesa possa adottare più rapidamente di quanto avveniva finora provvedimenti cautelari. Dato che con l’USEs lo Stato maggiore di condotta dell’esercito non è più l’autorità competente, è ora annoverato l’Aggruppamento Difesa.

5.2 Ordinanza sull’organizzazione dell’esercito

Art. 2 lett. b n. 5

La struttura delle Forze aeree deve tenere conto delle particolari necessità per la condotta di azioni nello spazio aereo. Contrariamente al disciplinamento nell’organizzazione dell’esercito (art. 2 OEs), il Comando Impiego è stato sciolto e la FOA DCA 33 non è stata fusa con la FOA aiuto cond 30, ma è rimasta – direttamente subordinata al comando delle Forze aeree – presso le Forze aeree.

Le Forze aeree dovranno poter garantire la protezione dello spazio aereo in tutte le situazioni da parte delle Forze aeree. Tutti i corpi di truppa della DTA sottostanno alla condotta della FOA DCA, che sarà ridenominata «brigata DTA». Tutti i corpi di truppa del gruppo informazioni e del gruppo radar mobili delle Forze aeree sottostanno alla condotta della brigata d’istruzione e d’allenamento delle Forze aeree