Avamprogetto OAMal

Consultazione 2020/64: Attuazione della revisione LAMal (ammissione di fornitori di prestazioni) - modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e di altre ordinanze · 12 pagine

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Ordinanza sull’assicurazione malattie RU

b. avere stipulato con un assicuratore un contratto sulla consegna di mezzi e apparecchi diagnostici e terapeutici;

c. dimostrare che soddisfano i requisiti di qualità definiti all’art. 58g.

Art. 55a

Le case per partorienti sono autorizzate se adempiono le seguenti condizioni:

a. adempiere le condizioni dell’art. 39 cpv. 1 lett. b–e LAMal;

b. avere definito il loro campo di attività conformemente all’art. 29 LAMal;

c. garantire una sufficiente assistenza medica da parte di una levatrice;

d. avere adottato provvedimenti per fare fronte a situazioni di emergenza medica;

Art. 56

Le imprese di trasporto e di salvataggio sono autorizzate se adempiono le seguenti condizioni:

a. essere autorizzate ai sensi della legislazione del Cantone nel quale esercitano la loro attività;

b. avere stipulato con un assicuratore un contratto sui trasporti e il salvataggio;

c. dimostrare che soddisfano i requisiti di qualità definiti all’art. 58g.

Art. 57 cpv. 1

1Gli stabilimenti di cura balneare sono autorizzati se adempiono le seguenti condizioni:

a. essere autorizzati ai sensi del diritto cantonale;

b. essere posti sotto sorveglianza medica;

c. utilizzare a scopo terapeutico le fonti termali locali;

d. disporre di apparecchi diagnostici e terapeutici adeguati;

e. dimostrare che soddisfano i requisiti di qualità definiti all’art. 58g.

Da inserire prima del titolo del capitolo 2

Sezione 12 Requisiti di qualità

Art. 58g

1I fornitori di prestazioni devono soddisfare i seguenti requisiti di qualità:

a. disporre del necessario personale qualificato;

b. disporre di un adeguato sistema di gestione della qualità;