Avamprogetto OAMal

Consultazione 2020/64: Attuazione della revisione LAMal (ammissione di fornitori di prestazioni) - modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e di altre ordinanze · 12 pagine

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Ordinanza sull’assicurazione malattie RU

Titolo precedente l’art. 45

Sezione 5 Levatrici e organizzazioni di levatrici

Art. 45 Levatrici

Le levatrici sono autorizzate se adempiono le seguenti condizioni:

a. disporre di un’autorizzazione cantonale a esercitare la professione di levatrice concessa conformemente all’art. 12 della legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan)6 o riconosciuta conformemente all’art. 34 cpv. 1 LPSan;

b. avere esercitato per due anni un’attività pratica:

1. presso una levatrice autorizzata ai sensi della presente ordinanza,

2. nel reparto d’ostetricia di un ospedale, sotto la direzione di una levatrice che soddisfa le condizioni di autorizzazione stabilite nella presente ordinanza,

3. in un’organizzazione di levatrici sotto la direzione di una levatrice che soddisfa le condizioni di autorizzazione stabilite nella presente ordinanza;

c. dimostrare che soddisfano i requisiti di qualità definiti all’art. 58g.

Da inserire prima del titolo della sezione 6

Art. 45a Organizzazioni di levatrici

Le organizzazioni di levatrici sono autorizzate se adempiono le seguenti condizioni:

a. essere autorizzate ai sensi della legislazione del Cantone nel quale esercitano la loro attività;

b. avere delimitato il loro campo di attività in relazione al luogo e all’orario degli interventi, alle prestazioni fornite e ai pazienti ai quali forniscono le prestazioni;

c. fornire le loro prestazioni facendo ricorso a personale che soddisfa le condizioni dell’art. 45;

d. disporre delle attrezzature necessarie alle prestazioni fornite;

e. dimostrare che soddisfano i requisiti di qualità definiti all’art. 58g.

Art. 46

Abrogato

Art. 47 Fisioterapisti

I fisioterapisti sono autorizzati se adempiono le seguenti condizioni:

6 RS 811.21