Avamprogetto OAMal
Consultazione 2020/64: Attuazione della revisione LAMal (ammissione di fornitori di prestazioni) - modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e di altre ordinanze · 12 pagine
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Ordinanza sull’assicurazione malattie RU
Art. 42
I dentisti sono autorizzati per le prestazioni ai sensi dell’art. 31 LAMal se adempiono le seguenti condizioni:
a. disporre di un’autorizzazione cantonale a esercitare la professione di dentista concessa conformemente all’art. 36 LPMed4;
b. attestare una formazione pratica di tre anni presso un gabinetto dentistico o un istituto dentistico;
c. dimostrare che soddisfano i requisiti di qualità definiti all’art. 58g.
Art. 43
Abrogato
Titolo precedente l’art. 44
Sezione 4 Chiropratici e organizzazioni di chiropratica
Art. 44, titolo et cpv. 1
Chiropratici
1I chiropratici sono autorizzati se adempiono le seguenti condizioni:
a. disporre di un’autorizzazione cantonale a esercitare la professione di chiropratico concessa conformemente all’art. 36 LPMed5;
b. dimostrare che soddisfano i requisiti di qualità definiti all’art. 58g
Da inserire prima del titolo della sezione 5
Art. 44a Organizzazioni di chiropratica
Le organizzazioni di chiropratica sono autorizzate se adempiono le seguenti condizioni:
a. essere autorizzate ai sensi della legislazione del Cantone nel quale esercitano la loro attività;
b. avere delimitato il loro campo di attività in relazione al luogo e all’orario degli interventi, alle prestazioni fornite e ai pazienti ai quali forniscono le prestazioni;
c. fornire le loro prestazioni facendo ricorso a personale che soddisfa le condizioni dell’art. 44;
d. disporre delle attrezzature necessarie alle prestazioni fornite;
e. dimostrare che soddisfano i requisiti di qualità definiti all’art. 58g.