Avamprogetto OAMal

Consultazione 2020/64: Attuazione della revisione LAMal (ammissione di fornitori di prestazioni) - modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e di altre ordinanze · 12 pagine

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Ordinanza sull’assicurazione malattie RU

Art. 42

I dentisti sono autorizzati per le prestazioni ai sensi dell’art. 31 LAMal se adempiono le seguenti condizioni:

a. disporre di un’autorizzazione cantonale a esercitare la professione di dentista concessa conformemente all’art. 36 LPMed4;

b. attestare una formazione pratica di tre anni presso un gabinetto dentistico o un istituto dentistico;

c. dimostrare che soddisfano i requisiti di qualità definiti all’art. 58g.

Art. 43

Abrogato

Titolo precedente l’art. 44

Sezione 4 Chiropratici e organizzazioni di chiropratica

Art. 44, titolo et cpv. 1

Chiropratici

1I chiropratici sono autorizzati se adempiono le seguenti condizioni:

a. disporre di un’autorizzazione cantonale a esercitare la professione di chiropratico concessa conformemente all’art. 36 LPMed5;

b. dimostrare che soddisfano i requisiti di qualità definiti all’art. 58g

Da inserire prima del titolo della sezione 5

Art. 44a Organizzazioni di chiropratica

Le organizzazioni di chiropratica sono autorizzate se adempiono le seguenti condizioni:

a. essere autorizzate ai sensi della legislazione del Cantone nel quale esercitano la loro attività;

b. avere delimitato il loro campo di attività in relazione al luogo e all’orario degli interventi, alle prestazioni fornite e ai pazienti ai quali forniscono le prestazioni;

c. fornire le loro prestazioni facendo ricorso a personale che soddisfa le condizioni dell’art. 44;

d. disporre delle attrezzature necessarie alle prestazioni fornite;

e. dimostrare che soddisfano i requisiti di qualità definiti all’art. 58g.

4 RS 811.11

5 RS 811.11