Avamprogetto OAMal
Consultazione 2020/64: Attuazione della revisione LAMal (ammissione di fornitori di prestazioni) - modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e di altre ordinanze · 12 pagine
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Ordinanza sull’assicurazione malattie RU
a. disporre di un’autorizzazione cantonale a esercitare la professione di dietista concessa conformemente all’art. 12 LPSan10 o riconosciuta conformemente all’art. 34 cpv. 1 LPSan;
b. avere esercitato per due anni un’attività pratica:
1. presso un dietista autorizzato ai sensi della presente ordinanza,
2. presso un ospedale sotto la direzione di un dietista che soddisfa le condizioni di autorizzazione stabilite dalla presente ordinanza, o
3. all’interno di un’organizzazione di dietetica sotto la direzione di un dietista che soddisfa le condizioni di autorizzazione stabilite nella presente ordinanza;
c. esercitare a titolo indipendente e per conto proprio;
d. dimostrare che soddisfano i requisiti di qualità definiti all’art. 58g.
Art. 50b Neuropsicologi
I neuropsicologi sono autorizzati se adempiono le seguenti condizioni:
a. disporre di un’autorizzazione cantonale a esercitare la professione di neuropsicologo;
b. essere titolari di:
1. un diploma in psicologia riconosciuto e un titolo di perfezionamento federale in neuropsicologia o riconosciuto equivalente secondo la legge del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi)11, o
2. di un diploma in psicologia riconosciuto secondo la LPPsi e di un titolo di specializzazione in neuropsicologia della Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi;
c. esercitare a titolo indipendente e per conto proprio;
d. dimostrare che soddisfano i requisiti di qualità definiti all’art. 58g.
Art. 51 Organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio
Le organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio sono autorizzate se adempiono le seguenti condizioni:
a. essere autorizzate ai sensi della legislazione del Cantone nel quale esercitano la loro attività;
b. avere delimitato il loro campo di attività in relazione al luogo e all’orario degli interventi, alle prestazioni fornite e ai pazienti ai quali forniscono le prestazioni;
c. disporre del necessario personale specializzato in possesso di una formazione che corrisponde al loro campo di attività;
10 RS 811.21
11 RS 935.81