Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/67: Legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG) · 48 pagine
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Rapporto esplicativo della legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia
Il nuovo articolo 76a AP-CPP soddisfa la richiesta espressa nel corso della consultazione relativa alla revisione del CPC ma, in considerazione dei possibili sviluppi tecnologici, non consente soltanto la firma dei verbali d’interrogatorio mediante un dispositivo speciale ma anche altre forme di conferma elettronica. Occorre tuttavia garantire per qualsiasi forma di conferma elettronica che questa possa essere attribuita senza ombra di dubbio alla persona tenuta a confermare l’esattezza del verbale («mezzo d’identificazione personale»). Secondo il capoverso 1, quindi, tutti i verbali, ossia gli atti procedurali registrati per scritto, devono poter essere confermati anche digitalmente (p. es. su un tablet). Il tenore della disposizione non utilizza però le espressioni «firma digitale» o «firma elettronica» al fine di precisare che non si tratta di una firma elettronica qualificata corredata di una marca temporale elettronica qualificata ai sensi della FiEle, che secondo l’articolo 14 capoverso 2bisdel Codice delle obbligazioni44 è equiparata alla firma autografa.
Il verbale cartaceo tradizionale munito di firme autografe presenta due caratteristiche speciali: da un lato, l’autenticità della firma è verificabile mediante un’analisi grafologica; dall’altro è possibile individuare eventuali modifiche apposte al documento dopo la firma.
Conformemente al diritto penale in materia di documenti (art. 251 segg. del Codice penale45 [CP]) un verbale registrato e confermato elettronicamente deve soddisfare le suddette esigenze. Occorre dunque garantire l’impiego di un sistema che permetta di verificare successivamente l’autenticità della conferma elettronica. Quest’ultima deve pertanto presentare un contenuto informativo paragonabile a quello di una firma analogica su carta, il che è assolutamente possibile dal punto di vista tecnico. Da una firma apposta su un tablet è infatti possibile, a seconda del programma utilizzato, dedurre un numero maggiore di informazioni che da una firma convenzionale su carta, ad esempio il tempo che è stato necessario per apporre la firma sullo schermo.
Occorre inoltre garantire che il documento elettronico sia protetto da modifiche successive, cosicché non sia ad esempio possibile trasferire successivamente la firma digitale a un altro documento. Secondo il capoverso 2 il Consiglio federale definisce a livello di ordinanza i requisiti posti al sistema informatico e ai programmi. Tenuto conto del carattere altamente tecnico dei punti da disciplinare e della rapida evoluzione tecnica nel settore è opportuno delegare tale compito.
Articolo 78 capoversi 5, 5bis primo periodo, 6 primo periodo e 6bis AP-CPP
Capoversi 5 e 6
I capoversi 5 e 6 sono stati adeguati dal punto di vista redazionale introducendo la nozione di conferma elettronica ai sensi dell’articolo 76a AP-CPP.
Il capoverso 5 è adeguato in base al nuovo articolo 76a AP-CPP. Il diritto vigente prevede che l’interrogato visti ogni pagina del verbale dell’interrogatorio. In tal modo si impedisce che pagine del verbale possano essere sostituite successivamente. Con la conferma elettronica del verbale, l’esigenza di vistare ogni singola pagina diventa obsoleta poiché il documento elettronico è protetto da modifiche successive nella sua interezza.
Capoversi 5bise 6bis
Si confrontino i commenti relativi all’articolo 208 capoverso 1bisAP-CPC.
44 RS 220
45 RS 311.0