Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/67: Legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG) · 48 pagine

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Rapporto esplicativo della legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia

Sicurezza dell’informazione

In futuro la piattaforma costituirà un elemento centrale della giustizia svizzera. Il suo compito principale consisterà nell’inviare e ricevere documenti (atti scritti, decisioni ecc.) e consentire la consultazione e la trasmissione di documenti. Si tratta in parte di dati altamente sensibili, per cui occorre garantire un elevato grado di sicurezza. L’articolo 27 capoverso 3 AP-LPCEG prevede che il Consiglio federale disciplini i requisiti della protezione dei dati tenendo conto degli standard generalmente riconosciuti.

Digitalizzazione di documenti fisici

Sebbene l’AP-LPCEG disciplini unicamente la piattaforma e lo scambio elettronico di documenti è opportuno riassumervi anche la digitalizzazione, ossia la trasformazione di atti e documenti cartacei in documenti elettronici. In tal modo si garantisce che la procedura di digitalizzazione sia la stessa in tutte le leggi procedurali. L’articolo 28 capoverso 4 AP-LPCEG incarica il Consiglio federale di disciplinare le modalità con cui i giudici e le autorità debbano trasformare gli atti e i documenti cartacei in documenti elettronici.

Emolumenti

L’articolo 31 AP-LPCEG prevede emolumenti per l’utilizzo della piattaforma il cui importo è stabilito dal Consiglio federale.

5.4.2 Delega al DFGP

Requisiti tecnici dell’interfaccia

L’articolo 18 capoverso 2 AP-LPCEG delega al DFGP la competenza per disciplinare i requisiti tecnici dell’interfaccia.

5.4.3 Competenze normative nelle leggi procedurali (modifica di altri atti normativi)

Formato dei documenti

Secondo il diritto vigente, il Consiglio federale disciplina il formato degli atti scritti e dei relativi allegati (p. es. art. 21a cpv. 4 lett. a PA, art. 130 cpv. 2 lett. a CPC, art. 110 cpv. 2 lett. a CPP). Fa eccezione la procedura dinanzi al Tribunale federale secondo la LTF. Conformemente all’articolo 42 capoverso 4 lettera a LTF, è il Tribunale federale a disciplinare mediante regolamento il formato dell’atto scritto e dei relativi allegati. Queste regole sono mantenute nell’avamprogetto: il Consiglio federale conserva la competenza di disciplinare il formato dei documenti, eccetto per le procedure secondo la LTF.

5.5 Protezione dei dati

Le disposizioni del diritto in materia di protezione dei dati (LPD e pertinenti ordinanze) sono sufficienti per garantire la protezione dei dati nel quadro della LPCEG.

La corporazione di diritto pubblico gestisce la futura piattaforma, tramite la quale i tribunali, le autorità e altre persone comunicano tra loro nel quadro della procedura giudiziaria. Chi intende utilizzare la piattaforma per ricevere e trasmettere documenti deve autentificarsi in essa.