Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/67: Legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG) · 48 pagine
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Rapporto esplicativo della legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia
semplicemente trasformarli in un formato accettato dalla piattaforma, ad esempio in un documento PDF, attivando il pertinente comando disponibile negli usuali programmi di elaborazione testi. I documenti inoltrati dai clienti non devono più essere stampati (più volte) ma soltanto scannerizzati una volta, a meno che non siano già in formato elettronico. Anche l’allestimento del dossier con l’atto scritto e gli allegati avviene elettronicamente al computer. Una volta preparato il dossier, le persone che applicano il diritto a titolo professionale si autentificano alla piattaforma e vi caricano i documenti. Grazie all’interfaccia del programma messa a loro disposizione possono eseguire questi passi direttamente dalla loro applicazione specialistica.
Con la creazione della piattaforma, anche la giustizia svizzera si modernizza. La digitalizzazione dei documenti consente di agevolare la collaborazione e di accelerare le procedure. Tutto ciò accresce la fiducia nella giustizia svizzera.
4.5 Ripercussioni sull’ambiente
L’avamprogetto non ha ripercussioni dirette sull’ambiente. In linea di principio la crescente digitalizzazione delle procedure dovrebbe permettere di risparmiare risorse e ripercuotersi pertanto positivamente sull’ambiente.
4.6 Altre ripercussioni
Dato che non sono previste ripercussioni negative o anche solo trascurabili sull’economia o sulle imprese si rinuncia a una valutazione formale più approfondita delle ripercussioni della normativa proposta.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
Il presente avamprogetto prevede l’emanazione di una nuova legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia e l’adeguamento di diverse leggi procedurali.
Secondo l’articolo 92 Cost., il settore delle poste e delle telecomunicazioni compete alla Confederazione (cpv. 1), che provvede affinché vi siano servizi postali e di telecomunicazione di base sufficienti e a prezzo ragionevole (cpv. 2). La Confederazione adempie questo mandato in collaborazione con i Cantoni allestendo e gestendo per il tramite di una corporazione una piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia.
La competenza per disciplinare un obbligo di comunicazione elettronica nella giustizia risulta direttamente dalla Cost., in particolare dagli articoli 122 capoverso 1 e 123 capoverso 1, che autorizzano la Confederazione a legiferare nei campi del diritto e della procedura civile, penale e penale militare. Per quanto concerne l’ambito privato interessato dall’obbligo della comunicazione elettronica, l’articolo 95 capoverso 1 autorizza la Confederazione a emanare prescrizioni sull’esercizio dell’attività economica privata.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Il presente avamprogetto è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera. Nel quadro della sua elaborazione si è badato a prevedere la possibilità di riconoscere anche altre identità elettroniche riconosciute a livello statale. Ciò vale in particolare per quella prevista dal regolamento eIDAS, dato che gli avvocati dell’UE/AELS possono essere attivi a livello