Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/67: Legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG) · 48 pagine
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Rapporto esplicativo della legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia
professionale anche in Svizzera. La decisione relativa al riconoscimento di identità elettroniche riconosciute da Stati stranieri spetta al Consiglio federale.
5.3 Forma dell’atto
Il presente avamprogetto comprende disposizioni importanti che contengono norme di diritto e che secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost. devono essere emanate sotto forma di legge federale. L’avamprogetto sottostà al referendum facoltativo.
5.4 Delega di competenze legislative
5.4.1 Delega al Consiglio federale
Mezzi d’autentificazione
Per l’utilizzo della piattaforma l’avamprogetto prevede un’autentificazione mediante un’identità elettronica, primariamente sulla base della LSIe. In applicazione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone stipulato con l’UE, gli avvocati europei possono intervenire anche dinanzi ai tribunali svizzeri e devono pertanto soggiacere all’obbligo della comunicazione elettronica. Senza la cittadinanza elvetica o un domicilio in Svizzera queste persone non possono ottenere un’identità elettronica ai sensi della LSIe. L’articolo 19 capoverso 3 AP-LPCEG prevede dunque che il Consiglio federale possa permettere alle persone a cui non è stata rilasciata alcuna Ie di autentificarsi con altri mezzi.
Autorizzazione dell’autentificazione tramite il sistema di un’autorità
L’avamprogetto prevede che gli utenti non debbano autentificarsi direttamente sulla piattaforma elettronica Giustizia se il sistema dell’autorità a cui fanno capo garantisce l’autentificazione grazie alla relativa autorizzazione della corporazione. Secondo l’articolo 20 capoverso 3 AP-LPCEG, il Consiglio federale stabilisce i criteri per il rilascio dell’autorizzazione.
Ricevute
L’avamprogetto prevede che la piattaforma rilasci una ricevuta di entrata per tutti i documenti presentati e una ricevuta di richiamo per la prima consultazione. Secondo l’articolo 21 capoverso 9 AP-LPCEG, spetta al Consiglio federale disciplinare il contenuto di queste ricevute. Ciò corrisponde al diritto vigente: l’articolo 2 lettera b dell’ordinanza del 18 giugno 201056 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento (OCE-PCPE) disciplina le condizioni poste alla ricevuta delle piattaforme di trasmissione attualmente riconosciute.
Servizio di validazione
Con il servizio di validazione la piattaforma offre una funzione permette di verificare la validità, integrità e le marche temporali dei documenti e delle ricevute. In tal modo anche le persone tecnicamente poco esperte possono verificare la conformità al diritto dei documenti e delle ricevute. Il servizio di validazione consente inoltre di verificare in modo automatico una gran quantità di documenti e ricevute.
56 RS 272.1