Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/7: Iv.pa. Disciplinamento degli emolumenti. Principio della trasparenza nell'amministrazione federale · 12 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 8Fedlex · Rapporto sui risultati
Rapporto sui risultati della consultazione: Disciplinamento degli emolumenti. Principio di trasparenza nell’Amministrazione federale
sulla trasparenza non vada esaminata l’esistenza di un interesse pubblico. Impressum ritiene che occorra presumere un interesse pubblico per le domande di accesso dei mass media, i quali vanno pertanto esentati dal pagamento di un emolumento. Impressum sostiene pertanto lo stralcio dell’articolo 17 capoverso 2 oppure la formulazione proposta da Öffentlichkeitsgesetz.ch.
SRG comprende in linea di massima che l’eccezione intenda impedire ai cittadini di sollecitare in misura eccessiva i servizi della Confederazione, ma rileva che nel caso dei giornalisti non si deve presumere un ricorso eccessivo. Occorre respingere sia la proposta di minoranza che quella di maggioranza, poiché verrebbero mantenute prassi divergenti e potrebbero essere emanate decisioni arbitrarie in materia di emolumenti. Qualora si decida di mantenere il principio di una riscossione eccezionale di emolumenti, occorre prevedere l’introduzione del criterio dell’«interesse pubblico» conformemente al tenore dell’iniziativa parlamentare, poiché anche il Tribunale federale si fonda sull’interesse pubblico per quanto riguarda l’esenzione o la riduzione degli emolumenti per i giornalisti (si veda la proposta di formulazione al n. 5.3).
4.4 Valutazione dell’articolo 17 capoverso 3
Diversi partecipanti40 approvano che le procedure di mediazione e quelle di decisione restino gratuite, dato che la loro gratuità si è dimostrata efficace. Occorre inoltre promuovere altri metodi alternativi per risolvere i conflitti, come la procedura di mediazione, in quanto contribuiscono a evitare procedimenti giudiziari e sgravano i tribunali e l’Amministrazione.
4.5 Altre osservazioni
Vari Cantoni41 osservano che nella loro legislazione in materia di trasparenza vige già il principio della gratuità. Alcuni Cantoni42 prevedono il principio della riscossione di emolumenti, anche se SG indica che si tratta di una disposizione potestativa cui si ricorre con estrema cautela e ZH rileva che anche il principio della gratuità è messo in discussione.
Alcuni partecipanti43 osservano che non soltanto gli emolumenti potrebbero risultare dissuasivi, bensì anche la durata del trattamento di una domanda di accesso. Il termine formulato chiaramente nell’articolo 12 LTras è spesso ampiamente superato, a tale riguardo occorrono perciò maggiori controlli da parte della competente autorità di vigilanza. Inoltre, nel caso di decisioni delicate o politicamente scottanti determinate autorità hanno deciso di rinunciare del tutto ad allestire documenti ufficiali o di negarne l’esistenza. Ciò contraddice diametralmente la richiesta di maggiore trasparenza formulata nella legge. Il legislatore deve pertanto intervenire ed eventualmente elaborare prescrizioni di validità generale.
5 Formulazione proposta in merito al testo dell’articolo 17 capoverso 2
5.1 Formulazione proposta di TI Svizzera
Art. 17 cpv. 2 «Eccezionalmente possono essere riscossi emolumenti se una domanda di accesso richiede un trattamento particolarmente dispendioso da parte dell’autorità. In tal caso l’emolumento può ammontare a un massimo di 2000 franchi. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, stabilisce la tariffa degli emolumenti in funzione del dispendio nonché il condono o la riduzione degli emolumenti».
5.2 Formulazione proposta di Öffentlichkeitsgesetz.ch
Art. 17 cpv. 2 «Eccezionalmente possono essere riscossi emolumenti se una domanda di accesso richiede un trattamento particolarmente dispendioso, non ragionevolmente esigibile
40 impressum, Öffentlichkeitsgesetz.ch, SGB, SSM, syndicom, VSM.
41 BE, BL, FR, GL (disegno di legge), NE/JU, SO, TI, VD, VS, ZG.
42 AI, SG, ZH.
43 Greenpeace, Pro Natura, SES, ATA. 8/12