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Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 40 pagine

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Art. 3septiesRestituzione delle eccedenze

1 Se il prezzo di fabbrica per la consegna in base al quale è stato deciso il prezzo massimo al momento dell’ammissione di un medicamento nell’elenco delle specialità per le infermità congenite supera di oltre il 3 per cento il prezzo di fabbrica per la consegna determinato in occasione dell’esame dell’economicità e le eccedenze così conseguite ammontano ad almeno 20 000 franchi, il titolare dell’omologazione è obbligato a restituire al Fondo di compensazione AI di cui all’articolo 79 LAI le eccedenze conseguite dopo l’ammissione.

2 Il titolare dell’omologazione è inoltre obbligato a restituire al Fondo di compensazione AI di cui all’articolo 79 LAI le eccedenze conseguite:

a. durante una procedura di ricorso, se vi è una differenza tra il prezzo applicabile durante la procedura di ricorso e il nuovo prezzo passato in giudicato al termine della procedura di ricorso e il titolare dell’omologazione ha conseguito eccedenze grazie a questa differenza di prezzo;

b. nei due anni successivi alla riduzione del prezzo di fabbrica per la consegna in caso di estensione dell’indicazione o di modifica della limitazione secondo l’articolo 65f capoverso 2, primo periodo OAMal, se la cifra d’affari effettiva è risultata superiore a quella prevista in occasione della riduzione.

Art. 3octiesRimborso delle spese per la tenuta dell’elenco delle specialità per le

infermità congenite

L’UFSP può fatturare annualmente al Fondo di compensazione di cui all’articolo 79 LAI le spese legate all’elenco delle specialità per le infermità congenite che non sono coperte tramite emolumenti.

Art. 3noviesAnalisi, medicamenti, mezzi e apparecchi

1 A condizione che figurino negli elenchi di cui all’articolo 52 capoverso 1 LAMal, l’assicurazione per l’invalidità rimborsa:

a. medicamenti;

b. specialità farmaceutiche;

c. analisi di laboratorio; e

d. mezzi e apparecchi diagnostici o terapeutici.

2 Rimborsa inoltre:

a. i medicamenti necessari per la cura delle infermità congenite secondo l’articolo 3sexies;

b. i provvedimenti diagnostici necessari per la diagnosi o la cura delle infermità congenite e dei relativi postumi.

Art. 4bis

Abrogato