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Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 40 pagine

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Art. 3 Infermità congenite

1 I seguenti termini di cui all’articolo 13 capoverso 2 LAI sono precisati come segue:

a. malformazioni congenite: malformazioni di organi o parti del corpo esistenti alla nascita;

b. malattie genetiche: affezioni riconducibili a un’alterazione del patrimonio genetico dovuta a una mutazione genetica o a un difetto genetico;

c. affezioni prenatali e perinatali: affezioni già esistenti al momento della nascita o sorte al più tardi sette giorni dopo;

d. affezioni che compromettono la salute: affezioni che causano danni fisici o mentali oppure disturbi funzionali;

e. cure di lunga durata: cure che durano più di un anno;

f. cure complesse: cure che richiedono l’interazione di almeno tre ambiti specialistici;

g. affezioni curabili: affezioni sul cui decorso i provvedimenti sanitari di cui all’articolo 14 LAI volti alla cura delle infermità congenite possono influire favorevolmente.

2 La sola predisposizione a un’affezione non è considerata infermità congenita.

3 Il momento in cui l’infermità è accertata non ha importanza.

4 La natura, la durata e l’entità nonché il fornitore della prestazione sono stabiliti nella decisione o comunicazione di assegnazione.

Art. 3bisElenco delle infermità congenite

1 Conformemente all’articolo 14ter capoverso 1 lettera b LAI, il Dipartimento federale dell’interno (DFI) tiene l’elenco delle infermità congenite per le quali sono concessi provvedimenti sanitari secondo l’articolo 13 LAI.

2 Il DFI può emanare prescrizioni dettagliate concernenti l’elenco.

Art. 3terInizio e durata dei provvedimenti sanitari per la cura delle infermità

congenite

1 Il diritto alla cura di un’infermità congenita nasce con l’inizio dei provvedimenti sanitari, ma al più presto a nascita avvenuta.

2 Il diritto alla cura di un’infermità congenita si estingue alla fine del mese durante il quale l’assicurato ha compiuto i 20 anni.

Art. 3quater

Abrogato