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Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 40 pagine

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Art. 2 Provvedimenti sanitari d’integrazione

1 Sono considerate provvedimenti sanitari d’integrazione ai sensi dell’articolo 12 LAI in particolare le cure chirurgiche, fisioterapeutiche e psicoterapeutiche. Tali provvedimenti sono destinati, dopo la cura dell’affezione in quanto tale e il raggiungimento di uno stato di salute stabilizzato, direttamente all’integrazione secondo l’articolo 12 capoverso 3 LAI.

2 In deroga all’articolo 14 capoverso 2 LAI, l’assicurazione per l’invalidità può assumere le spese per provvedimenti sanitari anche se:

a. la loro efficacia, appropriatezza ed economicità sono ancora in fase di accertamento; o

b. si tratta di un caso con un potenziale d’integrazione particolarmente elevato e i costi dei provvedimenti sanitari d’integrazione sono inferiori ai risparmi che potrebbero derivare da un’integrazione.

3 Un provvedimento sanitario d’integrazione deve essere richiesto al competente ufficio AI prima dell’inizio della cura secondo l’articolo 12 LAI. Alla richiesta va allegata una prognosi d’integrazione favorevole emessa dal medico specialista curante.

4 La natura, la durata e l’entità nonché il fornitore di un provvedimento sanitario d’integrazione sono stabiliti nella decisione o comunicazione di assegnazione. La durata non può essere superiore a due anni. Il provvedimento sanitario d’integrazione può essere prolungato.

Art. 2bisProseguimento di provvedimenti sanitari d’integrazione

1 In caso di provvedimenti professionali secondo gli articoli 15–18c LAI eseguiti consecutivamente, i provvedimenti sanitari d’integrazione secondo l’articolo 12 capoverso 2 LAI proseguono, purché il provvedimento professionale successivo sia stato assegnato prima della conclusione del provvedimento precedente.

2 Se un provvedimento professionale è concluso o interrotto, le spese per i provvedimenti sanitari d’integrazione possono essere rimborsate ancora per sei mesi al massimo, se:

a. si può prevedere un ulteriore provvedimento professionale; e

b. il potenziale d’integrazione dell’assicurato non è esaurito.

Art. 2terPrecisazione di termini di cui all’articolo 12 LAI

I seguenti termini di cui all’articolo 12 LAI sono precisati come segue:

a. formazione professionale iniziale: prime formazioni professionali finanziate o meno dall’assicurazione per l’invalidità;

b. capacità di frequentare la scuola: capacità di frequentare una scuola regolare, speciale o privata;

c. capacità al guadagno: capacità di avere un’occupazione nel mercato del lavoro primario o secondario.