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Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 40 pagine

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Art. 3quinquiesPrestazioni di cura mediche in caso di cure a domicilio

1 In caso di cure a domicilio, l’assicurazione per l’invalidità assume le spese delle prestazioni di cura mediche fornite da personale infermieristico.

2 Sono considerati prestazioni di cura mediche secondo l’articolo 14 capoverso 1 lettera b LAI:

a. valutazione, consulenza e coordinamento;

b. esami e cure dell’assicurato.

3 Le cure prestate in un ospedale o una casa di cura non sono considerate prestazioni di cura mediche.

4 L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) disciplina l’entità e il contenuto delle prestazioni di cura mediche.

5 Se lo stato di salute dell’assicurato richiede una sorveglianza di lunga durata nel quadro dell’esecuzione di un provvedimento di esami e cure, l’assicurazione per l’invalidità rimborsa le spese delle prestazioni fornite dal personale infermieristico per al massimo 16 ore al giorno. L’UFAS disciplina i casi in cui è opportuno un rimborso maggiore.

Art. 3sexiesElenco delle specialità per le infermità congenite

1 Previa consultazione della Commissione federale dei medicamenti di cui all’articolo 37e dell’ordinanza del 27 giugno 19952 sull’assicurazione malattie (OAMal), l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) tiene l’elenco dei medicamenti per la cura delle infermità congenite di cui all’articolo 14ter capoverso 5 LAI (elenco delle specialità per le infermità congenite).

2 Un medicamento è ammesso nell’elenco delle specialità per le infermità congenite, se:

a. è indicato esclusivamente per la cura delle infermità congenite di cui all’articolo 3bis capoverso 1; e

b. il suo impiego inizia nella maggior parte dei casi prima del compimento dei 20 anni.

3 Salvo disposizioni contrarie della presente ordinanza, le disposizioni d’esecuzione relative alla legge federale del 18 marzo 19943 sull’assicurazione malattie (LAMal) concernenti l’elenco delle specialità e il rimborso dei medicamenti nel singolo caso si applicano per analogia.

4 Se le condizioni per l’entrata nel merito della domanda secondo l’articolo 69 capoverso 4 OAMal sono soddisfatte prima dell’omologazione definitiva da parte di Swissmedic, l’UFSP decide sulla domanda entro un termine adeguato dall’omologazione definitiva.

2 RS 832.102

3 RS 832.10