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Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 14 pagine
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… Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
XVI. Malattie mentali e gravi ritardi dello sviluppo
403. Gravi disturbi del comportamento in persone con una ridotta capacità intellet-
tiva congenita, a condizione che sia necessaria una terapia. La ridotta capacità intellettiva non è di per sé un’infermità congenita ai sensi dell’AI
404. Disturbi congeniti del comportamento nei bambini senza ridotta capacità in-
tellettiva, con prova cumulativa di:
1. disturbi del comportamento, ossia una menomazione patologica dell’affettività o della capacità di socializzare,
2. disturbi della regolazione emozionale basale,
3. disturbi della comprensione (funzioni percettive),
4. disturbi della capacità di concentrazione,
5. disturbi della capacità di memorizzare.
La diagnosi e l’inizio della cura devono avvenire prima del compimento del nono anno di età.
405. Disturbi dello spettro dell’autismo, a condizione che la diagnosi sia confer-
mata da un medico specialista in psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, in neuropediatria o in pediatria dello sviluppo
XVII. Organi dei sensi a. Occhio
Quando il riconoscimento di un’infermità congenita dipende da una determinata diminuzione dell’acuità visiva, questa deve essere misurata dopo correzione del vizio di rifrazione. Se non è possibile misurare l’acuità visiva e se l’occhio in causa non può fissare centralmente, si ammette che l’acuità visiva sia di 0,3 o meno (n. 416, 417, 418, 419, 423, 425, 427).
411. Malformazioni congenite delle palpebre, a condizione che sia necessaria
un’operazione
412. Ptosi congenita, a condizione che causi una limitazione dell’asse visivo nello
sguardo verso l’alto di <30°
413. Aplasia dei canali lacrimali
415. Anoftalmia, buftalmia e glaucoma congenito
416. Opacità congenite della cornea con acuità visiva di 0,3 o meno (dopo corre-
zione del vizio di rifrazione) o a condizione che sia necessaria un’operazione 417. Nistagmo congenito con acuità visiva di 0,3 o meno ad un occhio (dopo cor-
rezione del vizio di rifrazione) o 0,4 o meno ai due occhi (dopo correzione del vizio di rifrazione) o a condizione che sia necessaria un’operazione