Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/74: Trasferimento di alcuni compiti/alcune competenze della giustizia militare alle autorità giudiziarie civili; modifica del Codice penale militare · 8 pagine
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3 Commento ai singoli articoli
3.1 Codice penale militare (CPM)
Articolo 3 capoverso 1
Numero 7: secondo il rapporto (cfr. n. 7.2.2.1, pag. 32 della versione tedesca e pag. 33 della versione francese), i civili che hanno commesso determinati reati contro la difesa nazionale e contro la forza difensiva del Paese (art. 86, 106 e 107 CPM) in tempo di pace e non in collusione con militari, dovranno ora essere sottoposti al diritto penale ordinario. Per tale motivo, al numero 7 deve essere stralciata l’espressione «persone di condizione civile» (cfr. n. 3.2.2.4 del rapporto, pag. 16 della versione tedesca e pag. 17 della versione francese).
Per quanto concerne i militari stranieri, il numero 7 rimane invece invariato.
Numero 7bis: il rapporto lascia intatta la punibilità secondo il CPM dei civili che si rendono colpevoli di sabotaggio o d’indebolimento della forza difensiva del Paese, motivo per cui è necessario mantenere una disposizione in tal senso.
Secondo il rapporto (cfr. n. 7.2.2.1, pag. 32 della versione tedesca e pag. 33 della versione francese), i civili che hanno commesso determinati reati contro la difesa nazionale e contro la forza difensiva del Paese (art. 86, 106 e 107 CPM) in tempo di pace e non in collusione con militari, dovranno ora essere sottoposti al diritto penale ordinario; a tal fine, è necessario riprendere le relative disposizioni nel CP (cfr. n. 3.2 segg. del presente rapporto esplicativo). Ciò riguarda, per esempio, il caso in cui un civile s’impossessa indebitamente di informazioni che sono classificate SEGRETO nell’interesse della difesa nazionale e le diffonde pubblicamente. Qualora invece a questi reati militari partecipino (correità, istigazione, complicità) civili oltre a persone sottoposte al diritto penale militare, anche in tempo di pace i civili rimangono punibili secondo il CPM e restano sottoposti alla giurisdizione militare (art. 7 cpv. 1 CPM in combinato disposto con l’art. 220 cpv. 1 CPM), come finora. Un esempio in tal senso potrebbe essere rappresentato da una situazione in cui un civile incita un militare a procurargli informazioni che sono state classificate SEGRETO nell’interesse della difesa nazionale – visto che durante il proprio servizio il militare è autorizzato ad accedere a tali informazioni – per poi diffonderle pubblicamente.
Occorre partire dal presupposto che, a volte, i tribunali penali ordinari non dispongono delle necessarie conoscenze specialistiche militari e che è quindi necessario il coinvolgimento di periti militari. Tuttavia, questa situazione non è insolita e si verifica da sempre anche in altri settori.
Articolo 4 numero 1 terzo e sesto lemma
In tempo di pace, i civili che hanno commesso determinati reati contro la difesa nazionale e contro la forza difensiva del Paese (art. 86, 106 e 107 CPM) dovranno ora essere sottoposti al diritto penale militare soltanto nei casi in cui essi hanno partecipato a tali reati congiuntamente a persone sottoposte al CPM (art. 7 cpv. 1 CPM in combinato disposto con l’art. 220 cpv. 1 CPM). In caso di servizio attivo, invece, il Consiglio federale dovrà continuare ad avere la possibilità di dichiarare competente la giustizia militare per giudicare i civili anche senza una simile partecipazione, motivo per cui all’articolo 4 numero 1 CPM occorre menzionare anche l’articolo 86 CPM (integrazione del terzo lemma) e l’articolo 106 CPM (integrazione del sesto lemma; cfr.
n. 3.2.2.4 del rapporto, pag. 16 della versione tedesca e pag. 17 della versione francese, ultimo paragrafo).