Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/74: Trasferimento di alcuni compiti/alcune competenze della giustizia militare alle autorità giudiziarie civili; modifica del Codice penale militare · 8 pagine

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In tempo di guerra (art. 5 CPM), i civili che si sono resi colpevoli di determinati reati contro la difesa nazionale e contro la forza difensiva del Paese (art. 86, 106 e 107 CPM) dovranno continuare e essere sottoposti alla giustizia militare anche se non hanno commesso tali reati in collusione con militari. A differenza dell’articolo 4 CPM, tuttavia, l’articolo 5 CPM non richiede alcuna integrazione, poiché la frase introduttiva dell’articolo 5 capoverso 1 CPM include le persone menzionate nell’articolo 4 CPM; questo anche se, in caso di servizio attivo, il Consiglio federale non ha adottato una decisione di assoggettamento ai sensi dell’articolo 4 frase introduttiva CPM (cfr. Kurt Hauri, Militärstrafgesetz (MStG) - Kommentar, Berna 1983, n. 4 relativo all’art. 4 CPM).

Articolo 218 capoverso 5

Il nuovo capoverso 5 dell’articolo 218 CPM attua la parte «deferimento del giudizio su reati militari a un tribunale ordinario» dell’opzione 2. Nel rapporto, per l’attuazione di questa parte viene esplicitamente proposta un’integrazione dell’articolo 219 CPM (cfr. n. 7.2.2.2 del rapporto, pag. 33 della versione tedesca e pag. 34 della versione francese). Tale articolo stabilisce che le persone sottoposte al diritto penale militare rimangono soggette alla giurisdizione ordinaria per i reati che non sono previsti dal CPM (fatta eccezione per la legge federale sulla circolazione stradale [LCStr; RS 741.01] e la legge sugli stupefacenti [LStup; RS 812.121]). Tuttavia, non è questo il caso dei reati oggetto della presente modifica: l’integrazione dell’articolo 219 CPM proposta costituisce piuttosto un’eccezione al principio sancito dall’articolo 218 capoverso 1 CPM. Dal punto di vista della sistematica della legge è pertanto più opportuno introdurre la nuova disposizione nell’articolo 218 CPM. Il termine «deferire» scelto nel capoverso 5 corrisponde alla formulazione presente nell’articolo 221 CPM.

In virtù del nuovo capoverso 5, il Consiglio federale ha la possibilità di deferire alle autorità penali ordinarie il giudizio su un reato di per sé sottoposto alla giurisdizione militare ma presumibilmente commesso da un civile. Ai fini del deferimento alle autorità penali ordinarie è tuttavia necessario che non sussistano validi motivi che determinino la competenza della giustizia militare. Più un bene giuridico militare è offeso o esposto a pericolo a causa di un presunto reato, più è probabile che sussista un valido motivo. Un valido motivo può per esempio essere costituito dal principio dell’unità della procedura (art. 29 del Codice di procedura penale [CPP; RS 312.0]), che deve essere rispettato anche nel diritto penale militare. Se sussiste un valido motivo che determina la competenza della giustizia militare, il Consiglio federale non può rimettere la causa alle autorità penali ordinarie. Il concetto del valido motivo è inteso in senso molto ampio e garantisce al Consiglio federale un margine di discrezionalità non trascurabile. Inoltre, proponendo di attribuire al Consiglio federale la competenza di deferire il giudizio su reati commessi da civili a un’autorità di perseguimento penale ordinaria, il legislatore entra in un territorio inesplorato. Non esiste infatti nessuno strumento paragonabile in tutto il sistema del diritto penale svizzero. Tale proposta rappresenta anche un’eccezione al principio della competenza esclusiva della giurisdizione ordinaria o della giurisdizione militare, che si evince dall’articolo 9 capoverso 1 CP.

Il Consiglio federale può deferire il giudizio alle autorità giudiziarie civili in qualsiasi fase del procedimento, se del caso anche prima dell’apertura formale dell’inchiesta da parte della giustizia militare. Dopo che il procedimento è stato deferito alle autorità giudiziarie civili, queste ultime lo conducono secondo il proprio diritto processuale, ma a livello materiale applicano le disposizioni in materia di reati militari contemplate nel CPM.