Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/74: Trasferimento di alcuni compiti/alcune competenze della giustizia militare alle autorità giudiziarie civili; modifica del Codice penale militare · 8 pagine

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condo il diritto penale militare») in combinato disposto con l’articolo 7 capoverso 1 CPM, dal punto di vista giuridico non è necessario riportare esplicitamente tali riserve nel CP, poiché hanno unicamente valore dichiarativo.

3.3 Legge federale concernente la protezione delle opere militari

Articolo 9

Capoverso 1: ai fini dell’attuazione della parte «modifica della competenza per le persone di condizione civile in relazione a reati contro la difesa nazionale e contro la forza difensiva del Paese» viene aggiunto un secondo periodo contenente la necessaria eccezione per i civili nel caso in cui all’atto non abbia partecipato nessun’altra persona sottoposta al CPM (cfr. commento all’art. 3 cpv. 1 CPM di cui sopra [terzo paragrafo]). Qualora a questi reati militari partecipino (correità, istigazione, complicità) anche persone sottoposte al CPM, i civili coinvolti rimangono soggetti alla giurisdizione militare anche in tempo di pace, come finora. Un esempio in tal senso potrebbe essere rappresentato da una situazione in cui un militare fornisce a un civile informazioni sull’ubicazione di un’opera soggetta alle disposizioni della presente legge federale in modo che il civile in questione possa fotografarla senza autorizzazione e pubblicare le relative fotografie con tutte le informazioni che se ne possono dedurre in merito all’ubicazione.

Capoverso 2: vista la connessione materiale, per quanto riguarda la parte «deferimento del giudizio su reati militari a un tribunale ordinario» deve essere adeguata di conseguenza anche la legge federale del 23 giugno 1950 concernente la protezione delle opere militari; tale adeguamento è effettuato in analogia con l’articolo 218 capoverso 5 CPM (cfr. anche il relativo commento).

4 Ripercussioni finanziarie, sul personale e altre ripercussioni

4.1 Ripercussioni finanziarie e sul personale

Al momento attuale non è possibile quantificare in modo definitivo le ripercussioni finanziarie e sul personale (cfr. n. 7.3.2 del rapporto, pag. 33 della versione tedesca e pag. 34 della versione francese). Va da sé, tuttavia, che presumibilmente il carico di lavoro diminuirà per i tribunali militari e aumenterà di conseguenza per quelli ordinari.

Le restrizioni proposte per il campo d’applicazione della giurisdizione militare (parte «modifica della competenza per le persone di condizione civile in relazione a reati contro la difesa nazionale e contro la forza difensiva del Paese» dell’opzione 2) riguardano comunque un numero molto esiguo di casi, motivo per cui non sono previste conseguenze di rilievo sulla giustizia militare e sui tribunali ordinari in termini di personale e finanze.

È difficile stabilire in anticipo in che misura l’introduzione della possibilità per il Consiglio federale di deferire il giudizio conformemente al nuovo articolo 218 capoverso 5 CPM (parte «deferimento del giudizio su reati militari a un tribunale ordinario») avrà ripercussioni in termini di finanze e personale in particolare sulla giurisdizione ordinaria. Probabilmente i casi più frequenti in cui appare possibile un deferimento secondo l’articolo 218 capoverso 5 CPM sono quelli legati ai procedimenti secondo l’articolo 94 CPM (servizio straniero). Non si può quindi escludere che la giurisdizione ordinaria debba occuparsi anche di procedimenti potenzialmente molto onerosi. Tuttavia, poiché probabilmente i procedimenti secondo l’articolo 94 CPM riguardano solo