Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/74: Trasferimento di alcuni compiti/alcune competenze della giustizia militare alle autorità giudiziarie civili; modifica del Codice penale militare · 8 pagine

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Va inoltre osservato che la soluzione proposta nel rapporto lascia necessariamente in sospeso alcune questioni a cui, a tempo debito, la giurisprudenza dovrà fornire risposte. Ci si chiede, per esempio, fino a che punto la possibilità da parte del Consiglio federale di deferire il giudizio su un determinato caso alle autorità giudiziarie civili giustifichi un diritto azionabile di una parte o di un danneggiato al deferimento alla giurisdizione ordinaria e con quali rimedi giuridici è possibile far valere questo eventuale diritto. La risposta a tale domanda dipende dalla misura in cui un deferimento della competenza a un’autorità giudiziaria civile riguarda interessi giuridicamente protetti delle parti, in particolare degli accusati e dei danneggiati. Spesso non è possibile stabilire in anticipo quale giurisdizione garantisce alle persone interessate una migliore posizione processuale, motivo per cui è impossibile anche formulare una norma generale astratta. Si dovrà quindi valutare caso per caso se il deferimento pregiudica interessi giuridicamente protetti delle persone interessate e se ciò comporta diritti legali per le persone in questione. Si può comunque affermare che, in caso di deferimento, soprattutto gli accusati perderebbero alcuni privilegi garantiti loro a livello processuale dalla procedura penale militare. Tra questi figurano per esempio il diritto a un difensore d’ufficio, che per loro è sempre gratuito a prescindere dai mezzi finanziari di cui dispongono (art. 43 cpv. 2 e 44 cpv. 2 dell’ordinanza concernente la giustizia penale militare [OGPM; RS 322.2]). Si deve pertanto partire dal presupposto che, in questi casi, alla persona interessata spetta il diritto di esigere un riesame della decisione di deferimento.

Ci si chiede anche se un tribunale penale ordinario sia obbligato ad accettare un deferimento o se invece abbia il diritto di verificare i presupposti e la liceità del deferimento, su richiesta o d’ufficio, ed eventualmente di respingerlo.

Va infine sottolineato che, secondo il rapporto, in realtà la competenza per l’eventuale deferimento alle autorità penali ordinarie non sarebbe dovuta spettare al Consiglio federale, bensì all’uditore in capo. In questo modo, tuttavia, si derogherebbe a quanto sancito dagli articoli 220 capoverso 3 e 221 CPM, secondo cui il Consiglio federale è competente per simili deferimenti. Solo a livello di ordinanza (art. 46 cpv. 2 OGPM) tale competenza viene delegata all’uditore in capo. È quindi opportuno procedere allo stesso modo anche nell’ambito della presente modifica e attribuire all’uditore in capo la competenza per il deferimento solo a livello di ordinanza, ossia nell’OGPM.

Articolo 220 Giurisdizione in caso di partecipazione di civili

La modifica dell’articolo 220 concerne soltanto il testo tedesco, secondo cui i civili sono sottoposti alla giurisdizione militare solo per i crimini e i delitti. Poiché sono state introdotte delle contravvenzioni nell’ambito dei reati puramente militari ai sensi degli articoli dal 61 all’85 CPM (in particolare ai sensi dell’art. 84 CPM), occorre estendere l’articolo 220 capoverso 1 CPM anche a queste nuove contravvenzioni. È pertanto opportuno sostituire la prima occorrenza dell’espressione «Verbrechen oder Vergehen» (crimine o delitto) con il termine generico «Straftat» (reato), che comprende anche le contravvenzioni. Gli articoli dall’86 al 107 CPM non prevedono invece contravvenzioni e non è quindi indispensabile sostituire la seconda occorrenza dell’espressione «Verbrechen oder Vergehen», che è in linea con le altre disposizioni del CPM.

Per quanto riguarda i testi nelle lingue latine, l’iperonimo «reato» («infraction» in francese) è utilizzato nell’articolo 220 capoverso 1 CPM in entrambe le occorrenze summenzionate nonché nelle altre disposizioni del Codice. Pertanto non è necessario adeguare il testo italiano.