Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/74: Trasferimento di alcuni compiti/alcune competenze della giustizia militare alle autorità giudiziarie civili; modifica del Codice penale militare · 8 pagine
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Articolo 223 capoverso 1
Se il Consiglio federale si avvale della possibilità di deferire un caso alla giurisdizione ordinaria, deve essere possibile chiedere al Tribunale penale federale di verificare la liceità del deferimento, analogamente a quanto disposto dall’articolo 223 capoverso 1 CPM vigente. Un simile rimedio giuridico sembra necessario se non altro perché il passaggio dalla giurisdizione militare a quella ordinaria comporta soprattutto per gli imputati o gli accusati la perdita di alcune posizioni giuridiche processuali vantaggiose garantite loro dalla procedura penale militare. Perdono per esempio il diritto a un difensore d’ufficio, che per loro è sempre gratuito a prescindere dai mezzi finanziari di cui dispongono (art. 43 cpv. 2 e 44 cpv. 2 OGPM). L’articolo 223 capoverso 1 CPM deve quindi essere integrato di conseguenza.
L’articolo 223 capoverso 1 CPM vigente stabilisce che i conflitti di competenza fra la giurisdizione militare e la giurisdizione ordinaria sono decisi in modo definitivo dal Tribunale penale federale. Questa disposizione si applica principalmente ai casi, contemplati dall’articolo 221 CPM, in cui una persona è accusata di più reati spettanti gli uni alla giurisdizione militare e gli altri a quella ordinaria. Si tratta qui di conflitti di competenza che, in virtù del principio dell’unità della procedura (analogamente a quanto sancito dall’art. 29 CPP [RS 312.0]), devono essere obbligatoriamente risolti. Per questo, secondo l’articolo 221 CPM, in tali casi il Consiglio federale può deferire i relativi reati al giudizio o del tribunale militare o del tribunale ordinario. Nei casi ai sensi dell’articolo 218 capoverso 5 CPM, tuttavia, non vi è alcun conflitto di competenza preesistente. Qualora non ci si avvalesse della possibilità di deferire il giudizio, la giurisdizione militare sarebbe competente in ogni caso, senza alcuna violazione del principio dell’unità della procedura. Un eventuale conflitto può sorgere solo a seguito dell’applicazione di tale possibilità di deferire il giudizio, segnatamente nel caso in cui venga messa in discussione l’ammissibilità del deferimento. Affinché sia possibile una verifica giudiziale della liceità di un deferimento alla giurisdizione ordinaria secondo quanto disposto dall’articolo 223 capoverso 1 CPM, occorre integrare nel Codice questo tipo di conflitto derivante dall’articolo 218 capoverso 5 CPM.
3.2 Codice penale svizzero (CP)
Articoli 278a, 278b e 278c
Al fine di attuare il summenzionato trasferimento della competenza in relazione a determinati reati contro la difesa nazionale e contro la forza difensiva del Paese commessi da civili, occorre introdurre anche nel CP disposizioni corrispondenti a quelle del CPM.
L’articolo 278a CP corrisponde all’articolo 86 CPM.
L’articolo 278b CP corrisponde all’articolo 106 capoversi 1, 2 e 3 CPM. Il capoverso 4 dell’articolo 106 CPM non viene invece ripreso in relazione ai civili poiché stabilisce che nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare (mentre il CP non prevede questo tipo di pena).
L’articolo 278c CP corrisponde all’articolo 107 CPM, ma senza l’ultima parte del periodo riguardante la pena disciplinare (cfr. commento all’art. 278b CP).
Secondo il rapporto, gli atti previsti negli articoli dal 278a al 278c CP dovranno essere giudicati da tribunali ordinari soltanto se commessi in tempo di pace e non in collusione con militari. Tuttavia, in virtù della riserva contenuta nell’articolo 9 capoverso 1 CP («Il presente Codice non è applicabile alle persone i cui atti devono essere giudicati se-