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Consultazione 2020/9: Modifica dell'ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) - Disposizioni d'esecuzione della revisione della LPGA · 11 pagine

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Modifica OPGA

Art. 18a Ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 200420 sugli emolumenti.

Art. 18b

Ex art. 18a

II

La modifica di altri atti normativi e disciplinata nell'allegato.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1 ° gennaio 2021.

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione: . 11 cancelliere della Confederazione, .

20 RS 172.041.1