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Consultazione 2020/9: Modifica dell'ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) - Disposizioni d'esecuzione della revisione della LPGA · 11 pagine

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Modifica OPGA

Art. 14 cpv. 1

1Per l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti nonche per l'assicurazione contro l' invalidita, il regresso e esercitato dall 'UF AS in collaborazione con le casse di compensazione e gli uffici AI. A tale scopo l'UFAS stipula le necessarie convenzioni con le casse di compensazione e gli uffici AI.

Art. 16 Rapporto tra le assicurazioni sociali

Se al regresso partecipano piü assicurazioni sociali, esse possono esigere soltanto la propria quota di regresso e sono tenute a compensare reciprocamente le prestazioni congruenti fomite e dovute da ognuna di esse.

Titolo dopo l 'art. 17

Capitolo 3a: Esecuzione di convenzioni internazionali di sicurezza sociale

Sezione 1: Definizione delle competenze

Art. 17a Autorita competenti nei rapporti intemazionali

1 Le autorita competenti secondo l'articolo 75a LPGA sono:

a. per tutte le prestazioni di sicurezza sociale, ad eccezione di quelle in caso di disoccupazione: l'UFAS;

b. per le prestazioni in caso di disoccupazione: l'ufficio di compensazione dell 'assicurazione contro la disoccupazione di cui all' articolo 83 della legge del 25 giugno 19823 sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI).

2 Esse rappresentano la Svizzera in seno alla commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, alla commissione tecnica per l' elaborazione elettronica dei dati e alla commissione di controllo dei conti di cui agli articoli 72-74 del regolamento (CE) n. 883/20044.

3 In qualita di autorita competente, l'UFAS puö concludere convenzioni secondo gli articoli 16 paragrafo 1, 35 paragrafo 3 e 84 paragrafo 4 del regolamento (CE)

n. 883/2004.

Art. 17b Organismi di collegamento

Gli organismi di collegamento secondo l'articolo 75a LPGA sono:

3 RS 837.0

4Regolamento (CE) n. 883/2004 de! Parlamento europeo e de! Consiglio, de! 29 aprile

2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 166 de! 30.4.2004, pag. 1; una versione consolidata non vincolante di questo regolamento e pubblicata in

RS 0.831.109.268.1.