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Consultazione 2020/9: Modifica dell'ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) - Disposizioni d'esecuzione della revisione della LPGA · 11 pagine
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Modifica OPGA
1. nell 'ambito dell' assicurazione per l' invalidita: l 'ufficio AI del Cantone di domicilio o, in caso di domicilio all'estero, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all' estero,
2. nell'ambito della previdenza professionale: l'istituto di previdenza o l'istituto di libero passaggio;
c. perle prestazioni di vecchiaia ein caso di decesso:
1. nell'ambito della previdenza per la vecchiaia e per i superstiti: la cassa di compensazione AVS,
2. nell'ambito della previdenza professionale: l'istituto .di previdenza o l'istituto di libero passaggio;
d. per l' indennita di matemita:
1. in caso di domicilio in Svizzera: la cassa di compensazione AVS,
2. in caso di domicilio al di fuori della Svizzera: la Cassa svizzera di compensazione;
e. perle prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali:
1. per i lavoratori dipendenti: l'assicuratore contro gli infortuni cui e affiliato il datore di lavoro,
2. per i lavoratori indipendenti: l'assicuratore contro gli infortuni presso cui e assicurata la persona interessata;
f. per le prestazioni in caso di disoccupazione: la cassa di disoccupazione scelta dal disoccupato e il competente ufficio regionale di collocamento di cui all' articolo 85b LADI13;
g. per le prestazioni familiari:
1. secondo la legge del 24 marzo 200614 sugli assegni familiari (LAFam): le casse di compensazione per assegni familiari di cui all'articolo 14 LA-Fam,
2. secondo la legge federale del 20 giugno 195215 sugli assegni familiari nell'agricoltura: la cassa di compensazione A VS;
h. per l'esecuzione di crediti esteri in Svizzera: l'Ufficio centrale di compensazione (UCC) di cui all'articolo 71 LA VS16;
1. per la determinazione della legislazione applicabile: la cassa di compensazione AVS.
Art. 17d Istituzioni competenti per l' assistenza reciproca
1Le istituzioni competenti per l'assistenza reciproca secondo gli atti normativi menzionati nella versione vincolante per la Svizzera dell' allegato II sezione A punti 1--4 dell' Accordo del 21 giugno 199917 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la
13 RS 837.0
14 RS 836.2
15 RS 836.1
16 RS 831.10