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Consultazione 2020/9: Modifica dell'ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) - Disposizioni d'esecuzione della revisione della LPGA · 11 pagine

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Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

Modifica del ... Avamprogetto

ll Consiglio federale svizzero

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I

L' ordinanza dell' 11 settembre 20021 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali e modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 e 1 bis

1 Se per garantire l'impiego appropriato conformemente all'articolo 20 LPGA o alle disposizioni delle singole leggi le prestazioni pecuniarie non sono versate al beneficiario e questi e sottoposto a curatela generale secondo l'articolo 398 del Codice civile (CC)2, esse sono versate al curatore oppure a una persona o unautoritä da esso designata.

Ibis Seil beneficiario e sottoposto a uno dei generi di curatela di cui agli articoli 393- 397 CC, le prestazioni pecuniarie sono versate al curatore oppure a una persona o unautoritä da esso designata soltanto seil curatore e stato incaricato di amministrarle mediante un titolo avente forza di giudicato o se l' autorita di protezione degli adulti competente ne ordina il versamento al curatore.

Art: 2 cpv. 1 lett. b e c

1 Sono tenuti alla restituzione:

b. i terzi e le autoritä cui le prestazioni pecuniarie sono state versate per garantire l'impiego appropriato conformemente all'articolo 20 LPGA o alle disposizioni delle singole leggi, ad eccezione del curatore;

c. i terzi e le autoritä cui la prestazione indebitamente concessa e stata versata retroattivamente, ad eccezione del curatore.

1 RS 830.11

2 RS 210

2020--- .1