Progetto
Consultazione 2020/9: Modifica dell'ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) - Disposizioni d'esecuzione della revisione della LPGA · 11 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto
Modifica OPGA
Comunitä europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) sono:
a. perle prestazioni in caso di malattia e maternitä: l'istituzione comune di cui all' articolo 18 LAMal1 s, se non e giä istituzione competente per l' assistenza reciproca secondo l'articolo 19 OAMal19;
b. per le prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali: la Suva.
2 Esse assumono i compiti di cui al capoverso 1 anche nell'ambito di altre convenzioni intemazionali di sicurezza sociale.
Art. 17e Organi federali competenti per I' infrastruttura per lo scambio
elettronico di dati con I 'estero
Per la predisposizione e la gestione dell'infrastruttura per lo scambio elettronico di dati con l'estero di cui all'articolo 75b LPGA sono competenti:
a. per il settore malattie e infortuni: l'Ufficio federale della sanita pubblica;
b. perle rendite AVS/AI: l'UCC;
c. per l'assicurazione contro la disoccupazione: l'ufficio di compensazione dell 'assicurazione contro la disoccupazione;
d. per gli altri settori: l 'UF AS.
Sezione 2: Emolumenti
Art. 17/ Principio
L'emolumento annuo e composto da una quota delle spese di base di cui all'articolo 17 g e da una quota delle spese di utilizzo di cui agli articoli 17 h e 1 7 i.
Art. 17g Spese di base
1 Le spese di base sono composte:
a. <lalle spese per la gestione del punto d'accesso elettronico; e
b. <lalle spese per l'amministrazione, la manutenzione eil supporto operativo del punto d'accesso elettronico nonche per la predisposizione di applicazioni adeguate.
2 Per ciascuno dei seguenti settori delle assicurazioni sociali la quota delle spese di base e fissata in funzione del numero delle istituzioni competenti e delle istituzioni competenti per l' assistenza reciproca preposte all' esecuzione della sicurezza sociale intemazionale nel settore in questione:
a. assicurazione malattie;
18RS 832.10