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Consultazione 2020/9: Modifica dell'ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) - Disposizioni d'esecuzione della revisione della LPGA · 11 pagine

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Modifica OPGA

Comunitä europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) sono:

a. perle prestazioni in caso di malattia e maternitä: l'istituzione comune di cui all' articolo 18 LAMal1 s, se non e giä istituzione competente per l' assistenza reciproca secondo l'articolo 19 OAMal19;

b. per le prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali: la Suva.

2 Esse assumono i compiti di cui al capoverso 1 anche nell'ambito di altre convenzioni intemazionali di sicurezza sociale.

Art. 17e Organi federali competenti per I' infrastruttura per lo scambio

elettronico di dati con I 'estero

Per la predisposizione e la gestione dell'infrastruttura per lo scambio elettronico di dati con l'estero di cui all'articolo 75b LPGA sono competenti:

a. per il settore malattie e infortuni: l'Ufficio federale della sanita pubblica;

b. perle rendite AVS/AI: l'UCC;

c. per l'assicurazione contro la disoccupazione: l'ufficio di compensazione dell 'assicurazione contro la disoccupazione;

d. per gli altri settori: l 'UF AS.

Sezione 2: Emolumenti

Art. 17/ Principio

L'emolumento annuo e composto da una quota delle spese di base di cui all'articolo 17 g e da una quota delle spese di utilizzo di cui agli articoli 17 h e 1 7 i.

Art. 17g Spese di base

1 Le spese di base sono composte:

a. <lalle spese per la gestione del punto d'accesso elettronico; e

b. <lalle spese per l'amministrazione, la manutenzione eil supporto operativo del punto d'accesso elettronico nonche per la predisposizione di applicazioni adeguate.

2 Per ciascuno dei seguenti settori delle assicurazioni sociali la quota delle spese di base e fissata in funzione del numero delle istituzioni competenti e delle istituzioni competenti per l' assistenza reciproca preposte all' esecuzione della sicurezza sociale intemazionale nel settore in questione:

a. assicurazione malattie;

18RS 832.10

19 RS 832.102