Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/9: Modifica dell'ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) - Disposizioni d'esecuzione della revisione della LPGA · 13 pagine

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Cinque Cantoni (AR, AI, GL, SZ e NW), CUAI, CCCC e ACCP motivano la richiesta con il fatto che la competenza dell’UCC consentirebbe un miglior coordinamento a livello nazionale, garantendo al tempo stesso la necessaria separazione tra esecuzione e vigilanza.

Cinque Cantoni (AR, GL, JU, NW e SZ), CUAI, CCCC e ACCP ritengono che per un mescolamento tanto radicale di esecuzione e vigilanza occorra quantomeno una base legale esplicita.

Istituzioni competenti (art. 17c OPGA)

Tutti i partecipanti che si sono pronunciati su questo articolo (tranne VD) lo approvano pienamente. VD chiede che le competenze relative alle prestazioni in caso di maternità siano riesaminate. A suo giudizio, le prestazioni familiari e l’indennità di maternità devono essere trattate dagli stessi organismi.

Istituzioni competenti per l’assistenza reciproca (art. 17d OPGA)

Tutti i partecipanti che si sono espressi su questo articolo (tranne Istituzione comune LAMal e santésuisse) lo approvano o non sollevano obiezioni di principio.

L’Istituzione comune LAMal chiede che l’espressione «istituzioni competenti per l’assistenza reciproca» sia precisata dal punto di vista materiale e territoriale.

Santésuisse si dichiara di principio d’accordo con l’articolo proposto, ma chiede di menzionare nella lettera a anche gli infortuni non professionali ai sensi della LAINF, che non sono considerati nella successiva lettera b.

Organi federali competenti per l’infrastruttura per lo scambio elettronico di dati con l’estero (art. 17e OPGA)

I partecipanti che hanno espresso un parere su questo articolo lo approvano o non sollevano obiezioni.

3.2.1.2 Emolumenti

Dieci partecipanti formulano osservazioni di carattere generale sulle disposizioni relative agli emolumenti. Quattro Cantoni (OW, NW, GL e AR), CUAI, CCCC e ACCP sostengono che, pur non essendo possibile stimare con precisione i costi per gli organi esecutivi, le spese d’esercizio annue per l’insieme degli interessati, come comunicato in diversi consessi, si dovrebbero attestare attorno ai 2,5 milioni di franchi, ossia a una cifra sopportabile per i singoli organi.

JU evidenzia che, nell’interesse degli organi esecutivi, converrebbe rispettare gli importi previsti durante i lavori preparatori.

Secondo VD, la Confederazione dovrebbe partecipare maggiormente alle spese generate dallo scambio elettronico di dati, e la gestione centralizzata dovrebbe rimanere compito della Confederazione.

Santésuisse è del parere che per gli assicuratori-malattie la ripartizione delle spese di base non sia corretta. Inoltre, deplora che i costi complessivi non siano quantificati e che la loro evoluzione non possa essere influenzata.

Principio (art. 17f OPGA)

Tutti i partecipanti che si sono espressi su questo articolo (tranne un privato) lo approvano pienamente oppure non sollevano alcuna obiezione. Il privato chiede una serie di rettifiche linguistiche nel testo francese dell’ordinanza.